II carcere sarà meno duro

II eawere sarà meno duro La riforma varata dalla Camera deve però tornare al Senato II eawere sarà meno duro Arresti domiciliari per le detenute con un figlio minore di 3 anni • Limiti alla sorveglianza speciale - Abbuono di 90 giorni l'anno per buona condotta - Permessi anche agli ergastolani ROMA — Ritornerà all'esame del Senato il testo di riforma dell'ordinamento penitenziario. La commissione Giustizia della Camera, riunita in sede legislativa, ha approvato il provvedimento modificandolo però rispetto al testo varato da Palazzo Madama 111 giugno scorso. Tra gli emendamenti apportati al testo, passato con 28 voti favorevoli e un'astensione, quello che riguarda la possibilità di concedere la detenzione domiciliare oltre che alle donne incinte (art. 14). anche alle detenute madri di un bambino fino all'età di tre anni. Un altro emendamento chiarisce l'iter della «sorveglianza speciale»: con le modifiche apportate, l'articolo 1 prevede ora che i detenuti possano essere sottoposti a soveglianza speciale per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte, ma per non più di tre mesi. Riguarda i detenuti che con il loro comportamento «compromettono la sicurezza delle carceri-. che «con la violenza impediscono l'attività degli altri detenuti-, che «nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti-. La commissione ha poi approvato un emendamento che restringe i casi In cui è possibile applicare il regime d'isolamento agli arrestati: da istituto normale diventerà eccezionale e comunque limitato nel tempo. Una modifica di particolare rilievo riguarda l'«abbuono» di pena per «buona condotta» (attualmente è di 40 giorni) che il testo del Senato aveva portato a 90 giorni per ogni anno di detenzione. Pur con¬ fermando lo «sconto» di 90 giorni, è stato soppresso il termine per la decorrenza dell'.abbuono» dal semestre precedente all'entrata in vigore della legge. In questo modo lo «sconto» potrà essere concesso a tutti i detenuti. Secondo il de Casini, relatore in commissione, «il risultato è una specie di indulto, che potrebbe rimbalzare negativamente sull'indulto vero e proprio. Bisognerà fare un calcolo e prevedere cosa succede con una legge che interessa 20 mila detenuti-. Ecco, in sintesi, gli altri punti della riforma. Affidamento. Si allargano le possibilità di affidare il condannato al servizio sociale fuori dal carcere. La norma si applicherà a quanti hanno una condanna non superiore a tre anni di reclusione. Semilibertà. Questa misura alternativa (In carcere si trascorre solo la notte) potrà essere concessa per condanne fino a tre anni. Oltre questo limite, prima della semilibertà, il condannato dovrà scontare In carcere almeno metà della pena. Arresto domiciliare. La nuova misura si applicherà per i condannati a pene non superiori a due anni di reclusione, anche se questi ultimi costituiscono parte residua di una pena di maggiore entità. Permessi premio. Si affiancheranno ai permessi per motivi familiari già in uso. Sono 45 giorni l'anno, elevati a 70 in caso di detenuto minorenne. Dopo i primi 10 anni di reclusione, potranno avere questi permessi anche gli ergastolani. Lavoro. Se 11 detenuto è «affidabile-, potrà lavorare in qualsiasi azienda fuori dal carcere e senza scorta. Inoltre saranno abolite le trattenute sulla paga. Il ministro della Giustizia, Virgino Rognoni, ha espresso la sua soddisfazione per il rapido iter impresso ad una riforma attesa da tutto il Paese, «non solo dalla popolazione detenuta-. Il varo del nuovo ordinamento carcerario, ha detto Rognoni, è un'occasione, «non solo per decomprimere il dibattito sull'amnistia, evitando pressioni disordinate, ma per dare la prima risposta concreta a quanti giustamente chiedono riforme mirate, rispondenti ad una strategia di politica della giustizia-. Mi auguro — ha aggiunto il ministro — che la prossima settimana, magari sospendendo per un giorno l'esame dell'amnistia, il Senato possa licenziare la legge sulla riforma penitenziaria-. Per Rognoni una rapida approvazione delle nuove regole di vita carceraria dimostrerebbe che gli obiettivi dello Stato democratico sono più sofisticati, più ambiziosi, più ''attenti alle vere conquisterai—civiltà, rispetto al pur dovero'só,\a questo punto, provvedi-'^ menta circoscritto di amnistia e indulto-. Il «commissario» Luciano Violante (pei) sottolinea che «con questa legge viene definitivamente superato il tradizionale concetto di pena ferrea, immodificabile, /asciatoci dal regime fascista. La concreta esecuzione della pena detentiva dovrà ora tener conto del mutamento della personalità del detenuto, della sua disponibilità al rispetto delle regole della convivenza civile. A questo servono, in concreto, misure come i permessi, la semilibertà, l'ammissione al lavoro estemo». Violante sottolinea infine che per il pei «restano ora tre fronti prioritari di azione per la giustizia: la legge finanziaria, la riforma del corpo degli agenti di custodia e del personale penitenziario civile, il nuovo processo penale*.

Persone citate: Luciano Violante, Rognoni

Luoghi citati: Roma