Pisa, l'università non passa l'esame della Corte dei conti

Pisa, l'università non passa Pesame della Corte dei conti Bilancio bloccato: «Troppe spese non corrette» Pisa, l'università non passa Pesame della Corte dei conti ROMA — Anche le università non sfuggono alle accuse di cattiva gestione che la Corte dei conti va muovendo a destra e a manca. Proprio in questi giorni nel mirino della Corte è finita l'Università degli studi di Pisa, accusata di aver commesso numerose irregolarità. I rilievi si riferiscono alla gestione finanziaria 1977-1978 il cui conto consuntivo (con le lentezze che caratterizzano la macchina statale) è stato solo ora possibile verificare. Risultato: i giudici contabili hanno negato al conto il visto e la conseguente registrazione. Non solo: hanno disposto la trasmissione degli atti alla Procura generale della stessa Corte perché valuti se vi siano estremi per una citazione in giudizio (per rispondere di danno, erariale), .degli amministratori dell'ateneo. Tra i principali rilievi rrossi dalla Corte, la concessioni a persone che non ne avrebbero avuto diritto (tra le quali il direttore amministrativo) di alloggi e locali dell'ateneo; l'attribuzione a spese di rappresentanza di somme che tali non potevano essere considerate . E poi ancora l'erogazione non dovuta di compensi extra; una gestione degli automezzi in dotazione non conforme alla normativa sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato (che prescrive un «libretto di macchina»). > - Sono fatti per i quali i giudici contabili hanno formulato osservazioni aventi carattere di principi generali cui dovrebbero attenersi tutte le amministrazioni. Eccole: gli alloggi in immobili delle università possono essere con¬ cessi solo al personale incaricato della vigilanza e della custodia; le spese di rappresentanza debbono avere uno -stretto rapporto causale con le finalità operative istituzionali dell'ente, nel quadro di un miglioramento o di un mantenimento della sua immagine-; le erogazioni a carico dell'amministrazione statale, anche quando dotata di autonomia contabile, debbono sempre rispondere al principio secondo cui la spesa pubblica -può essere considerata legittima soltanto se espressamente autorizzata o comunque consentita da norme legislative-. Secondo la Corte, infine, le università hanno l'obbligo, quando agiscono come organi dello Stato, di avvalersi della consulenza e del patrocinio legale.dell'avvocatura erariale^. . "l.

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