«Non ci fu super-Sismi» ma attività censurabili

«Non ci fu super'Sismi» ma attività censurabili Le motivazioni della sentenza della Corte d'appello «Non ci fu super'Sismi» ma attività censurabili DALLA REDAZIONE ROMANA ROMA — Solo una serie di attività, peraltro censurabili e comunque realizzate per fini di lucro ma non rientranti in alcuna organizzazione segreta parallela ai servizi segreti militari: questa la convinzione raggiunta dai giudici della Corte d'assise d'appello che hanno depositato in cancelleria le motivazioni (80 pagine) della sentenza con cui qualche mese fa hanno assolto con formula piena {perché il fatto non sussiste») l'ex generale del Sismi Pietro Musumeci. il suo collaboratore col. Giuseppe Belmonte ed il faccendiere Francesco Pazienza dall'accusa di associazione per delinquere (condannati Invece per reati specifici) a conclusione del cosiddetto processo «super Sismi». Non ci furono, dunque, nel Sismi, deviazioni istituzionali e gli Imputati non mirarono a realizzare un -progetto criminoso» legato alla P2 di Lido Gelli. I magistrati di Bologna che indagano sulla strage della stazione sono convinti del contrario. Musumeci, Pazienza (e Gelli) sono accusati di aver costituito, promosso, organizzato un'associazione sovversiva per condizionare gli equilibri politici. Nei loro confronti è stato spiccato mandato di cattura e sta per essere pronunciato il loro rinvio a giudizio. C'è di più: la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità dei mandati di cattura e ha risposto che essi sono legittimi, La sentenza è stata emessa quattro giorni dopo la motivazione della sentenza di Roma depositata in cancelleria il 5 giugno scorso e resa nota soltanto ieri. Come dire che due «verità» contrapposte, qualificate in maniera giuridica diversa, sono state consacrate in due procedimenti penali a carico dei medesimi imputati. La Corte di Roma ha dedicato numerose pagine alla dimostrazione di come nella realtà delle cose il «Superesse» non sia mai stato costituito. La sentenza spiega come il generale Santovito si serviva, di volta in volta, di un ristretto numero di collaboratori per costituire gruppi di lavoro. -La variabilità dei dipendenti, scelti per ogni affare — si legge nel documento — denota l'assoluta mancanza della permanenza del vincolo associativo e la illeggittimità di alcune operazioni o perché non conformi ai fini istituzionali o perché in violazione delle competenze interne'. Assoluzione dall'associazione per delinquere quindi, una condanna per i singoli reati tra i quali il peculato C'è un accenno anche al depistiggio sulla strage di Bologna: «Unica circostanza obiettiva e certa è che, all'epoca, l'istruttoria sulla strage languiva e che, quindi, non vi sarebbe stata alcuna ragione per depistarla-. Infine un'osservazione, scontata, ma significativa: l'accusa sostiene che il ruolo assunto dal Sismi è stato quello di garantire la «prosecuzìone di centri di potere occulto e palesi per impedire il rinnovamento democratico'. Ciò per effetto e con l'ingerenza della Loggia P2. La Corte definisce questa considerazione 'giuridicamente irrilevante» dal momento che la legge che punisce le associazioni segrete porta la data del 25 genalo 1982. Soltanto da c, -el momento le attività delle associazioni segrete sono sanzionate penalmente Una sentenza che farà discutere.

Persone citate: Francesco Pazienza, Gelli, Giuseppe Belmonte, Lido Gelli, Musumeci, Pazienza, Pietro Musumeci, Santovito

Luoghi citati: Bologna, Roma