Non punibile l'ebbrezza Reato è sole l'ubriachezza

Non punibile l'ebbrezza Reato è sole l'ubriachezza La Cassazione Non punibile l'ebbrezza Reato è sole l'ubriachezza ROMA — Chi è trovato in stato di ebbrezza non commette il reato di ubriachezza. L'interessante principio è stato stabilito dalla quarta sezione penale della Cassazione, nonostante il contrarlo parere della Procura generale. La Suprema Corte ha affermato che in tema di reato di ubriachezza, punito dall'articolo 688 del Codice penale con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20 mila a 400 mila lire, occorre distinguere l'ebbrezza, che 'è il semplice annebbiamento delle facoltà mentali, provocato da un'eccessiva quantità di alcolici e che si manifesta in forma di esaltazione o di stordimento, dall'ubriachezza vera e propria. Quest'ultima consiste nella temporanea alterazione mentale conseguente a intossicazione per abuso di alcool e si manifesta col difetto della capacità di coscienza e spesso in una forma molesta». I supremi giudici hanno quindi precisato che solo in quest'ultimo caso risulta violato l'articolo 688 del Codice penale, in quanto si è in presenza di una condotta idonea a trasgredire ad un precetto volto a prevenire l'alcoolismo e 1 delitti commessi in stato di ubriachezza.

Persone citate: Reato

Luoghi citati: Roma