La Camera approva la riforma della presidenza del Consiglio

La Camera approva la ri fama della presidenza del Consiglio Il disegno di legge, che attua la Costituzione, passa ora al Senato La Camera approva la ri fama della presidenza del Consiglio Meglio definiti i poteri del presidente, coordinatore e promotore delle iniziative del governo -1 rapporti con i ministri - Limiti ai decreti - Riorganizzati gli uffici ROMA — Con 390 voti favorevoli e 55 contrari, la Camera ha approvato ieri il nuovo ordinamento della presidenza del Consiglio. Il provvedimento passa ora all' esame del Senato. A favore hanno votato i gruppi della maggioranza e il pei. Contro, il movimento sociale. I radicali non hanno partecipato al voto, i rappresentanti di democrazia proletaria non erano presenti in aula al momento del voto. La legge, che attua l'art. 95 della Costituzione, si compone di 38 articoli, alcuni dei quali fortemente innovativi, secondo i suggerimenti di numerose commissioni ad hoc che nel corso delle varie legislature si sono occupate della riforma della presidenza del Consiglio. Finalità della legge è assicurare «il giusto equilibrio» tra le funzioni del presidente del Consìglio e quelle del Consiglio del ministri. Al presidente è riconosciuto il potere dì direttiva ai ministri in attuazione delle decisioni del Consiglio, il coordinamento e la promozione dell'attività dei ministri, la facoltà di sospendere l'adozione di loro singoli atti e quella di vincolarli a dichiarazioni pubbliche concordate. Al Consiglio del ministri, •indiscutibilmente l'organo principale cui spettano tutte le decisioni rilevanti sulla politica del governo», sono demandate competenze sulla formazione del programma di governo, sull'adozione di leggi, decreti e regolamenti, sulle linee di indirizzo in tema di politica estera. Nel corso del dibattito in aula è stato approvato un emendamento della sinistra indipendente, in base al quale spetta al Consiglio dei ministri dirimere i conflitti di attribuzione eventualmente insorti tra i titolari dei dicasteri. Tra le altre norme Importanti del disegno di legge: 1' istituzionalizzazione del consiglio di Gabinetto, con funzioni ausiliarie se pur politicamente non indifferenti; la diminuzione e il riordino dei vari comitati interministeriali; la facoltà riconosciuta al presidente del Consiglio di nominare imo o più vicepresidenti con compiti di sup¬ plenza; la definizione del numero del sottosegretari che non potrà essere superiore al doppio dei ministri con portafoglio. Un capitolo a parte della legge è riservato alla decretazione d'urgenza: ferma restando la necessità di modificare i regolamenti delle Camere per consentire la realizzazione di una «corsia preferenziale» per le leggi urgenti, il provvedimento fissa alcuni limiti al potere del governo di varare decreti legge. In particolare i decreti dovranno contenere misure di immediata applicazione ed avere un contenuto «speci/ico, omogeneo e corrispondente al titolo» al fine di evitare -decreti omnibus». Inoltre, non potranno essere ripresentati decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere. La legge sottrae i decreti legge e quelli delegati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Per quanto riguarda la pubblicità delle riunioni del Consiglio dei ministri, non è ammessa da parte dei com¬ ponenti del Consiglio la divulgazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle varie sedute. Le informazioni sui lavori saranno a cura del sottosegretario alla Presidenza inbase a un regolamento interno varato dal Consiglio medesimo. Viene istituito «il segretariato generale della presidenza del Consiglio», ordinato in dipartimenti e uffici, che risponde direttamente al sottosegretario alla Presidenza. Di conseguenza la presidenza del Consiglio non avrà la struttura di un ministero, ma si avvarrà di una flessibilità organizzativa con il concorso di personale altamente qualificato e di provenienza diversificata. Altri punti salienti della legge riguardano i commissari regionali del governo e i rapporti tra Stato e Regioni. La riforma della presidenza del Consiglio, se approvata dal Senato senza modifiche, costerà oltre 37 miliardi 1' anno per gli anni 1987 e 1988; 17 miliardi e 300 milioni per 1' f.nno in corso.

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