L'ultimo viaggio del caro estinto anche con impresa di fuori città

L'ultimo viaggio del caro estinto anche con impresa di fuori città Sentenza del Consiglio di Stato boccia il regolamento comunale | L'ultimo viaggio del caro estinto anche con impresa di fuori città all'arno I -<»\od's' ah\o Tre titolari di ditte di pompe funebri della cintura avevano già avuto ragione in primo grado davanti Il caso'di'piazztf )®gngasi -TT* to dei defunti ,§^fiio comp I servizi funebri di cittadini deceduti a Torino non sono riservati a imprese di pompe funebri con sede in Torino. Lo ha stabilito una recente sentenza del Consiglio di Stato in una causa promossa da tre imprese della cintura contro l'amministrazione comunale. I giudici hanno dichiarato illegittimo l'art. 85 del regolamento per il servìzio mortuario, che almeno su questo punto dovrà essere modificato. Tre imprenditori, Sergio Brusasco, titolare dell'«Addolorata» di Moncalieri e presidente dell'Apiof (Associazione provinciale imprese onoranze funebri), Francesco Bai, titolare dell'omonima ditta di Nichelino e Mario Varetto dell'«Augusta» di Settimo Torinese, difesi dagli avvocati Gallenca di Torino e Contaldi di Roma, hanno presentato un ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale), sostenendo l'illegittimità dell'art. 85 dei regolamento. Secondo i legali «l'esercizio di un'impresa funebre si articola in due tipi di attività, una che può definirsi di agenzia, l'altra di indole commerciale, per la quale è richiesta l'autorizzazione comunale (vendita di feretri e altri articoli connessi). Lo sviluppo economico di questi ultimi anni ha visto il proliferare di servizi funebri nei comuni periferici ai grandi centri abitati, destinati a servire soprattutto i clienti provenienti dai piccoli centri». 1 giudici del Tar hanno dato loro ragione, affermando: «17 regolamento comunale, riservando l'intero territorio comunale alle sole imprese aventi sede in Torino, esclude di conseguenza le imprese che, pur avendo altrove la loro sede, avevano in precedena servito anche la clientela torinese». La causa è continuata in iiiiiii iiiii i ini min ■■ uni uhi uni iti n hi 11 mi i appello davanti al Consiglio di Stato, che però ha confermato la precedente sentenza, dichiarando illegittimo l'art. 85 del regolamento per i servizi funebri. L'avvocato Gallenca cita divertito episodi capitati ad un impresario: «Piazza Bengasi è divisa fra tre Comuni: Torino, Nichelino e Moncalieri. Piii di una volta il titolare delle pompe funebri da me assistito ha dovuto congedare un possibile cliente con la frase: "Deve rivolgersi all'impresa che sta sull'altro lato della piazza, io non sono competente"».

Persone citate: Francesco Bai, Gallenca, Mario Varetto, Sergio Brusasco