Condono edilizio: perché il proprietario attuale deve pagare per le colpe del primo acquirente?

Condono edilizio: perché il proprietario attuale deve pagare per le colpe del primo acquirente? Condono edilizio: perché il proprietario attuale deve pagare per le colpe del primo acquirente? esempio corretto di formulazione legislativa; essi presentano lacune, incongruenze e difficoltà di interpretazione, tanto che esiste disparità di applicazione nei vari Comuni, almeno su alcuni argomenti Nonostante tutto ciò, è da segnalare positivamente il Comune di Torino che ha ricevuto più di 23 mila domande di condono oneroso (e ne ha esaminate già circa 1500), superando situazioni difficili ed offrendo al contribuente e al professionista le spiegazioni possibili e l'assistenza dovuta. Rimane il fatto che al Nord in maggioranza gli abusi da condonare sono rappresentati da verande e sottotetti abusivi, mentre nelle altre regioni le stesse licenze e A sette giorni dalla prima scadenza per la presentazione delle domande per la sanatoria edilizia, ci sembra giusto tracciare un quadro della situazione; occorre però precisare che l'operazionecondono continuerà anche dopo il 31 marzo, con il pagamento di una penale del 2 per cento al mese. A parte la situazione patologica che si sta protraendo in Sicilia, nelle altre regioni il ritmo della presentazione delle domande si sta intensificando e, nei prossimi giorni, sono prevedibili affollamenti nei vari uffici, anche se molti contribuenti hanno deciso di rinviare il completamento delle loro pratiche ad aprile. Purtroppo i testi di legge sul condono non sono un concessioni di costruzione spesso non sono mai esistite. Agli inizi del dicembre scorso avevamo segnalato alcune incongruenze tecniche della legge: sull'impossibilità di vendere gli edifici comunali (che legalmente sono privi di licenza o concessione edilizia, ma sono stati autorizzati da delibera del Consiglio), sui vincoli idrogeologici che impediscono il condono di moltissimi edifici altrimenti regolari e su altre incongruenze della legge. Non si volle esaminare la materia in sede di conversione in legge del decreto di proroga, ma il comitato ristretto della Camera si è riunito più volte ma inutilmente per esaminare la materia. Abbiamo ora il diritto di sperare che la ì. commissione Lavori Pubblici della Camera, che oggi sentirà i sindaci siciliani, ritorni, anche se con grave ritardo, sulle modifiche tecniche necessarie per un ordinato svolgimento del condono. Esiste poi una domanda che affiora sempre più nelle lettere che abbiamo ricevuto alla quale qualcuno dovrà pur rispondere. Spieghiamoci con un esempio: spesso il proprietario di un fabbricato ritiene di non dover ricorrere al condono non avendo effettuato, dall'acquisto in poi modifiche di alcun genere. In una percentuale altissimma di casi l'affermazione si rivela inesatta, poiché lo stesso costruttore ha introdotto varianti al progetto originarlo, magari su richiesta dell'acquirente o per altro motivo. Di tali modifiche e responsabile — e non si capisce perché — l'attuale proprietario. Le domande si moltiplicano: perché il costruttore non ha chiesto la variante al Comune? Perché 11 Comune, in sede di controllo anche per concedere l'abitabilità, non si è accorto delle modifiche alle volte macroscopiche? Da un punto di vista oggettivo non si riesce a comprendere perché il proprietario attuale di un fabbricato che ha acquistato in buona fede senza sapere che le modifiche non erano state autorizzate debba oggi chiedere il condono e sopportarne il peso. Gianfranco Gallo-Orsi i. ?*" ■■ ■

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Comune Di Torino, Sicilia