Pensione e assistenza dell 'Inps anche per chi lavora all'estero

Pensione e assistenza deWInps anche per ehi lavora all'estero Decisione della Corte Costituzionale sugli emigrati nella Cee Pensione e assistenza deWInps anche per ehi lavora all'estero La sentenza riguarda i dipendenti di imprese italiane - La Suprema Corte ha inoltre stabilito di esentare dal pagamento di contributi le imprese agricole di tutte le zone montane e depresse ROMA — n nuovo anno è iniziato con due buone notizie per migliaia di lavoratori italiani all'estero e per moltissimi proprietari terrieri. La Corte Costituzionale, cancellando una serie di norme di legge del 1635 e del 1865, ha infatti stabilito che tutti 1 lavoratori Italiani che operano alle dipendenze di imprese italiane In Paesi diversi dalla Cee hanno diritto alla piena tutela pensionistica e assistenziale Inps, nonché all'assicurazione obbligatoria Inali contro gli infortuni sul lavoro. Con un'altra sentenza l'Alta Corte ha Invece esentato tutti 1 proprietari di terreni In collina e in montagna dal pagamento del contributi agricoli unificati. Esaminiamo In dettaglio le decisioni. Lavoratori Italiani all'estero. U problema della tutela previdenziale e assicurativa del dipendenti Italiani In altri Paesi — esclusa la dee—era da tempo al centro di controversie giudiziarie di discussione in Parlamento, senza però essere risolto. Fino a due giorni fa la disciplina italiana in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era ritenuta operante solo nell'ambito del territorio nazionale. Era questa l'Interpretazione prevalente della magistratura. Sul plano politico Invece si e più volte tentata la soluzione In Parlamento della questione che era stata sollevata nel 1870 dal Onci (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) in seguito ad un'indagine conoscitiva sull'emigrazione italiana. Numerose erano state le proposte non solo da parte di singoli deputati e senatori, ma anche del governo. Una di queste fu persino approvata il 27 aprile '83 dalle Commissioni riunite Affari Esteri e Lavoro di Montecitorio in sede referente, ma decadde per l'anticipato scioglimento delle Camere. E nella presente legislatura erano stati presentati quattro disegni di legge — tra cui uno approvato il 4 marzo '65 dal Consiglio del ministri — riguardanti appunto «la tutela del lavoratori Italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nel Paesi extracomunitari». n Parlamento, che non aveva perù ancora convertito definitivamente in legge alcuno di questi provvedimenti, è stato «bruciato» sul tempo dalla Corte Costituzionale. I giudici di Palazzo della Consulta, accogliendo le eccezioni sollevate otto anni fa dal tribunale di Milano e dal pretori di Firenze e di Piacenza, hanno ritenuto illegittimi gli articoli 1 del regio decreto numero 1827 del 1835 e 1 e 4 del decreto presidenziale numero 1124 del 1865, nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore Italiano operante all'estero alle dipendenze di un'impresa Italiana. Motivo: l'articolo 35 della Costituzione afferma che «la Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero». Secondo la Corte, la chiarezza e perentorietà di questa disposizione «non si prestano ad alcuna elusìone, ad alcuna distorsione, né ad alcuna dilazione e non lasciano perdo alcun margine di dubbio sulla fondaUeta della questione». Nella motivazione, redatta dal professor Giuseppe Ferrari, e stato sottolineato che — pur essendo numerosi e 11 tu11'altro che semplici gli In¬ crpnCdctotndpaitlnrcztctmpamq' convenienti che hanno «inora ritardato la soluzione del problema in sede legislativa nonché impedito di stipulare Convenzioni di sicurezza sodale rispettose del precetti costituzionali con tutti gli altri Stati ove prestano la loro opera lavoratori italiani — tali Inconvenienti non possono giustificare la mancanza di protezione sodale per 11 dipendente italiano che lavori all'estero presso un'azienda italiana. Contributi agricoli unificati. La Corte ha dichiarato illegittime le norme delle leggi numero 881 dd 1852 e numero 842 del 1877 nelle parti in cui non prevedevano l'esenzione dal pagamento del contributi agricoli unificati anche per le aziende che hanno terreni in zone montane e comunque svari tag già te e depresse ad altitudine inferiore ai 780 metri sul livello del mare. Finora invece solo le aziende agricole al di sopra di quella quota erano totalmente esentate dalle contribuzioni. Pierluigi Franz

Persone citate: Giuseppe Ferrari, Pierluigi Franz

Luoghi citati: Firenze, Milano, Piacenza, Roma