L'avvocato non è compreso nella polizza di Giuseppe Alberti

L'avvocato non è compreso nella polizza L'avvocato non è compreso nella polizza Gli eventuali costi di una causa per un incidente automobilistico sono a carico del cliente Nessun obbligo per le compagnie - Quando il giudice decide per le «spese compensate» L'assicurato ha diritto ad essere difeso da un legale pagato dalla sua compagnia? Le spese di causa, per incidenti stradali, sono a carico del danneggiato, del responsabile, della propria assicurazione? In questa materia regna, fra gli automobilisti, una quasi generale confusione che spesso alimenta ingiustificate pretese e induce alla litigiosità (taluni, infatti sono pronti a far cause, anche molto dubbie, nella convinzione che sarà, comunque, qualcun altro a pagare le spese, si vinca o si perda). Cerchiamo di chiarire, per prima cosa, un punto: la polizza «responsabilità civile» comporta come conseguenza automatica, che la propria compagnia debba, per lo meno se il danno non supera il «massimale» assicurato, accollarsi sia le spese legali fatte per difendere se stessa e l'assicurato, chiamati in causa dal terzo danneggiato, sia le spese di «soccombenza», cioè quelle, perdendo la causa, che vengono riconosciute dal giudice al vincitore, oppure concordate in via di transazione. In caso di procedimento penale (lesioni colpose, ecc.) lo stesso principio vale per gli onorari del .difensore ma solo fino a che la compagnia non abbia tacitato la parte civile. In ogni caso, l'assicurazione ha diritto di scegliere avvocati periti, tecnici visto che deve pagarli. Se cosi stanno le cose quando si ha «torto», è assolutamente sbagliata la credenza generalmente diffusa che lo stesso valga quando si ha «ragione,. •Ma allora per che cosa pago l'assicurazione?, chiedono tutti. E bisogna loro spiegare che si tratta di una polizza per danni fatti ad altri, e quindi anche per quelle sole spese che sono collegate alle pretese, giuste o meno, dei terzi. Questa errata convinzione è cosi diffusa perché, di solito, l'agente di assicurazioni (mai la compagnia) offre di fatto, e senza alcun obbligo contrattuale, un'assistenza di carattere legale: in genere tutti aiutano a compilare, su appositi moduli, le raccomandate di richiesta di risarcimento e quasi tutti, (se la richiesta non ha esito), indirizzano il cliente ad un legale. Ma deve essere ben chiaro che l'avvocato, anche se per favorire gli assicurati di chi ha indirizzato il cliente, non chiede quasi mai anticipi, se non per le spese vive, è sempre soltanto il legale «di fiducia» del danneggiato. L'agente, e a maggior ragione la compagnia, non c'entrano per nulla e non hanno alcun obbligo di pagare le spese. Certamente, nella maggior parte dei casi, in sede di transazione o di una causa vìnta, l'altra compagnia, quella del responsabile, rimborserà anche le spese legali, come quelle del medico o del carrozziere. Ma in caso di «sconfitta», o di vittoria a meta, con spese «compensate» (termine che. tradotto in parole povere, vuol dire che il giudice decide che ognuno paghi 11 proprio avvocato) le spese ricadranno sul cliente danneggiato. Se tutti lo sapessero, vi sarebbero meno cause: oppure, come avviene in altri Paesi, sarebbero più diffuse le polizze per le «spese legali» che intervengono, appunto, in quei casi in cui non vi è alcun obbligo di «patrocinio» per la compagnia che assicura la «re». Giuseppe Alberti