Una giungla di imposte

Una giungla di imposte «La casa come la benzina: troppo facile colpirla» Una giungla di imposte Grava sugli immobili, più o meno direttamente, un numero incredibile di tasse: Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, Invim - Contenzioso altissimo: pendono ricorsi su accertamenti del '47 • ROMA tì- «La casa è per il fisco italiano come la benzina: va sempre bene tassarla; perciò le imposte non bastano ed occorre completarle con annessi e connessi che vanno dal raddoppio a fine sanzionato-rio dell'abitazione sfitta alle tasse, contributi e pressi politici». E' il parere espresso sul Bollettino tributario dal professor Giorgio Stefani ordinario di Scienza delle finanze all'Università di Ferrara. Una raffica di imposte e tasse gravano direttamente o indirettamente sulla casa Si passa dall'Irpef all'Irpeg, dall'Ilor all'Iva, dall'imposta di registro all'Invino, dall'imposta di successione e sulle donazioni a quella di bollo, dall'imposta catastale e di trascrizione alla tassa sulla salute, dall'imposta sui passi carrabili all'imposta sul gasolio da riscaldamento. Colpiscono sempre la casa altri tributi come l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio del 1947 (sono ancora pendenti molti ricorsi), l'imposta di famiglia e quella sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (sono state entrambe soppresse nel '73, ma solo a Roma devono essere ancora definiti 40 mila accertamen- fi), l'imposta sui fabbricati ($Qs.tttulj;a_djUTlor nel J73, ma l'Erario deve ancora riscuotere parecchi miliardi) e la Socof, istituita una tantum a favore dei Comuni solo per il 1983. • Irpef. E' un'imposta dovuta anche dal proprietari che abitano direttamente una casa o la tengono sfitta, oppure la concedono in locazione a terzi, il reddito si cumula agli altri del contribuente, cosicché una casa paga una diversa aliquota Irpef a seconda del reddito complessivo del proprietario. Nel modulo 740 va infatti indicata la rendita catastale di un appartamento, che deve essere aumentata di un terzo se destinata a residenza secondaria o addirittura del 300% se tenuta a disposizione del proprietario. SI intendono effettuati a fine speculativo — e sono quindi soggetti a tassazione Irpef — l'acquisto e la vendita di immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o del familiari se il perìodo intercorrente fra l'acquisto e la vendita non è superiore a 5 anni. • Ilor. L'imposta locale sui redditi detraiblle dall'Irpef, colpisce le case che non be¬ neficiano dell'esenzione venticinquennale. Dal 1986 l'imposta e stata accorpata nella misura fissa del 16,2% dell'imponibile. • Imposte di trasferimento. Per l'acquisto di un appartamento destinato a prima abitazione del contribuente si passa dall'aliquota del 2% di Iva (se lo acquista da un ente p da una società) al 4% di imposta di registro se lo acquista da un privato cittadino. Per le altre compravendite tra privati o tra privati e società è invece dovuta l'imposta di registro deU'8% e addirittura l'aliquota Iva del 18% se un privato acquista una vecchia casa da una società. Vi è poi aggiunto un altro 2% (corrispondente all'imposta di trascrizione dell'1,60% e catastale dello 0,40%). • Invim. Oli incrementi di valore registrati tra l'acquisto e la successiva rivendita di un immobile sono fortemente tassati con aliquote e percentuali a scaglioni. Per le società è anche prevista una tassazione per ogni 10 anni di Ininterrotto possesso, ma nell'83 11 governo decise un'Imposta Invim straordinaria. Il valore fiscale delle unità immobiliari accatastate si determina ora automaticamente moltiplicando la ren- ' dita catastale annua rivaluti tata ai fini Irpef per il coefficiente fisso 80. Per le unità non accatastate (sono circa la metà di quelle realmente esistenti) il fisco può invece determinarne il valore in base ad una perizia dell'ufficio tecnico erariale. • Imposta di successione e di donazione. A seguito della riforma varata dal Parlamento chi ha ereditato una casa dopo il 1° luglio '86 pagherà un'Imposta di modesta entità, mentre chi l'ha ereditata prima ri! tale data deve ingiustamente pagare un'imposta quadruplicata per effetto della svalutazione monetaria (sull'argomento si pronuncerà tra alcuni mesi la Corte Costituzionale)/ La tassa sull'eredità va per di più pagata anche sulle case già vendute dal contribuente negli ultimi 6 mesi di vita. • Iva. Oltre che sulle compravendite di immobili e sulle parcelle notarili l'imposta sul valore aggiunto incide in modo determinante (non può essere recuperata) sulla fatturazione di lavori di manutenzione straordinaria anche condominiale (rifacimenti acquisto di ascensori o di centrali termiche). • Tassa sulla salate. Il reddito del fabbricati incide anche sulla tassa sulla salute. Il contributo obbligatorio al servizio sanitario nazionale è del 7,5% fino a 40 milioni di reddito e del 4% per i redditi compresi tra i 40 e 1 100 milioni Ai dipendenti e pensionati proprietari di immobili la legge concede comunque una franchigia fissa di 4 milioni di lire. • Mutai. La concessione di prestiti garantiti da un immobile è soggetta ad imposta ipotecaria e ad Iva sulle parcelle del perito e del notalo che stipula l'atto di mutuo fondiario. « A'tre imposte. Il proprietario che affitta una casa è anche soggetto all'1% di tassa di registro se la pigione supera i 2 milioni e mezzo l'anno, t deve spesso sostenere spese non recuperabili fiscalmente (come le buonuscita all'Inquilino e la parcella del legale, che si è occupato dello sfratto). Per le locazioni commerciali la legge consente invece ai proprietari di detrarre dall'imponibile Irpef l'indennità di avviamento pagata all'inquilino di unità Immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione Pierluigi Frana;

Persone citate: Giorgio Stefani

Luoghi citati: Roma