Divorzio da record: 16 anni per la sentenza definitiva

Divorzio da record: 16 anni per la sentenza definitiva Un'odissea matrimoniale della quale si sono occupati 47 giudici Divorzio da record: 16 anni per la sentenza definitiva Un medico di Ivrea potrà sposare soltanto ora la donna con cui vive dal '66 ROMA — E' un divorzio da Oulnness del primati. Dopo una battaglia giudiziaria con l'ex moglie durata più di 16 anni, un medico di Ivrea potrà finalmente risposarsi con un'ex infermiera con cui vive dal '68. Ben quarantasette magistrati si sono occupati di questo •caso» che non ha precedenti nel nostro Paese. Per tre volte la Cassazione e persino la Corte Costituzionale si sono occupate di questa odissea matrimoniale. Complessivamente sono state emesse sei sentenze. Ieri finalmente le sezioni unite civili della Suprema Corte hanno praticamente messo la parola fine. Protagonisti di questa storia-record sono il medico Felice Allentano e la pediatra Severina Arneodo. I due si erano sposati ad Ivrea nel '59 e dal loro matrimonio era nata una bambina Ma in breve tempo i rapporti si guastarono e la coppia si se¬ parò (lui restò a Ivrea la moglie andò a Torino). Dopo un periodo di separazione «di fatto» si arrivò alla rottura definitiva, il dottor Alternano, specialista in otorinolaringoiatria, che all'epoca lavorava in ospedale, si innamorò di un'infermiera e andò a vivere con lei. Dall'unione nacque un figlio oggi ventunenne. Subito dopo l'entrata in vigore della legge FortunaBaslinl del 1° dicembre '70, che introduceva anche in Italia 11 divorzio, il dottor Alternano si rivolse al tribunale di Torino per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora Arneodo. L'udienza di comparizione dei coniugi fu fissata per VII dicembre '71. In base alla legge tale seduta è essenziale, perché il presidente del tribunale deve sempre compiere il tentativo di conciliazione tra le parti in causa. Se ciò non avviene il proces¬ so è nullo, tranne che non risulti tempestivamente e ritualmente un legittimo impedimento di una delle parti. La dottoressa Arneodo non si presentò in aula perché era ammalata. °er giustificare ''assenza Invio al tribunale il giorno prima, cioè 1110 dicembre '71, tramite un'agenzia di recapito, il relativo certificato medico. Ma il giudice non ricevette la busta, cosicché l'udienza si tenne ugualmente alla presenza del solo marito. Dieci giorni dopo, il 21 dicembre, la moglie, trovandosi ancora a letto in precarie condizioni di salute, chiese al tribunale di rinnovare l'udienza di comprjizior b, poiché la sua assenza era dovuta a causa di forza maggiore. La busta inviata sempre tramite la stessa agenzia di recapito, giunse regolarmente a destinazione. Ma i giudici, ignorando l'esistenza della prima missiva ritennero che la seconda lettera fosse giunta fuori tempo massimo e concessero il divorzio. La sentenza fu confermata dalla corte d'appello e dalla prima sezione civile della Cassazione il 7 novembre '81. I supremi giudici, pur affermando che la moglie doveva essere ascoltata di persona dal presidente del tribunale, trovarono tutto in regola perché la donna aveva comunicato il suo Impedimento solo dieci giorni dopo la prima udienza. Il caso sembrava chiuso con ii dii.'initivo accoglimento delle richieste del marito quando l'avvocato Giuseppe Taranto, legale della dottoressa Arneor*:», si rivolse di nuovo alla auprema Corte lamentando che nella sentenza del 1881 era stato commesso un macroscopico errore di esame delle buste. Per la delicatezza della questione, 11 ricorso fu assegnato alle sezioni unite che sospett irono di incostituzionalità, la norma: precludeva a qualsiasi cittadino la correzione di un errore materiale commesso dalla Cassazione. Un anno e mezzo fa con una decisione definita «storica», la Corte Costituzionale accolse tale eccezione affermando 11 principio che anche la Cassazione non è infallibile e può rivedere le sue stesse pronunce, se sono inficiate da errori materiali. Gli atti tornarono cosi al •Palazzaccio». Sembrava ormai scontato che la causa di divorzio dovesse ripartire da zero. Ma con una sentenza a sorpresa ieri 1 supremi giudici, pur revocando la precedente decisione del 1981, hanno ugualmente respinto 11 ricorso della moglie. Ecco la motivazione: » Nella comunicazione effettuata dalla signora Arneodo il 10 dicembre 71, con un'istanza generica e nell'immediata antecedenza dell'udienza, al di fuori di tempi e mezzi all'uopo poscritti, non possono riconoscersi quegli estremi di ritualità e tempestività» che possono legittimamente impedire giustiflcatamente ad uno dei coniugi di comparire di persona davanti al presidente del tribunale. Di conseguenza il mancato tentativo di conciliazione non può in questo caso invalidare la sentenza di divorzio. Pierluigi Franz

Persone citate: Arneodo, Giuseppe Taranto, Pierluigi Franz, Severina Arneodo

Luoghi citati: Italia, Ivrea, Roma, Torino