Casa: imposte sotto accusa

Casa? imposte sotto accuse Casa? imposte sotto accuse Sospetti d'incostituzionalità sul meccanismo per la valutazione degli immobili • «Assurdo riferirsi a vecchi dati catastali, pari alla metà di quelli reali» ROMA — n meccanismo automatico di calcolo dell'imposta di registro, dell'lnvlm e dell'imposta di successione e donazione, entrato in vigore un anno fa, è stato sospettato di incostituzionalità dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania, che ha ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento fiscale a seconda che siano vénduti od ereditati terreni agricoli o edificabill, oppure case accatastate o non ancora censite In catasto. n nuovo sistema violerebbe inoltre 11 principio della capacità contributiva, perché «i valori automatici dei fabbricati risultano in media pari alla metà di quelli reali e per i terreni sono ancora Inferiori con conseguente diminuzione del gettito». Che succederà per milioni di acquirenti, venditori ed eredi di terreni agrìcoli e di fabbricati accatastati se l'Alta Corte accogliesse tali tesi? Innanzi tutto la sentenza avrebbe effetto solo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, cioè almeno per un anno, resterebbe in vigore l'attuale normativa. Secondo gli esperti della materia, l'ufficio del registro non potrebbe in ogni caso rettificare i valori Indicati negli atti notarili registrati dopo l'entrata in vigore della riforma. L'eventuale pronuncia di incostituzionalità avrebbe quindi effetto solo per il futuro e per i vecchi ricorsi (anteriori all'aprile '86) non ancora definiti al momento del verdetto della Consulta. Come è noto, la riforma si prefiggeva, da un lato, di eliminare l'enorme contenzioso all'epoca in atto tra contribuenti e fisco (un milione e mezzo di ricorsi) e, dall'altro, di far affluire nelle casse dell'Erario maggiori somme e con notevole anticipo rispetto ad oggi. I giudici tributari di-Ver barda hanno contestato in particolare le norme del testo unico che consentono di determinare anticipatamente — al momento dell'atto notarile di compravendita o deUa presentazione della denuncia di successione — il valore del terreni agricoli e del fabbricati (case, negozi, uffici...) censiti al catasto urbano senza che l'ufficio del registro possa più notificare un accertamento. II valore del fabbricati corrisponde alla moltiplicazione della rendita catastale annua rivalutata al fini Irpef per U coefficiente fisso 80, mentre quello dei terreni si ottiene moltipllcando per 00 il reddito dominicale annuo rivalutato ai fini Irpef. p.f.

Luoghi citati: Roma, Verbania