Non è un reato simulare la caccia alla volpe La Cassazione dà via libera ai «volpodromi»

Una sentenza destinata a suscitare reazioni fra gli ambientalisti e gli amici degli animali Una sentenza destinata a suscitare reazioni fra gli ambientalisti e gli amici degli animali Non è un reato simulare la caccia alla volpe La Cassazione dà via libera ai «volpodromi» Annullata una se ROMA — Non costituisce crudeltà verso gli animali simulare la caccia alla volpe nella sua tana. La Cassazione ha cosi dato via libera ai •volpodromi-, cioè a quegli impianti, relativamente numerosi in Italia, che servono per valutare il grado di addestramento soprattutto dei cani bassotti e terrier. Con una decisione, destinata a suscitare reazioni e polemiche da parte degli ambientalisti e degli amici degli animali, la terza sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Vittorio Martuscelli, su conforme requisitoria del sostituto procuratore generale Carlo Lombardi, ha definitivamente annullato la condanna a 600 mila lire di ammen¬ ntenza della pretura da ciascuno inflitta dal pretore di Biella al proprietario del locale .volpodromo. Gianni Bianchi e al delegato dell'Enei (Ente nazionale della cinofilia italiana) Giorgio Cappio che avevano organizzato una finta caccia alla volpe. Entrambi gli imputati sono stati prosciolti con formula piena -perché il fatto non costituisce reato-. Questi i fatti. Tre anni fa la Protezione animali di Biella denunciò alla magistratura il titolare del locale -volpodromo. insieme al delegato dell'Enei ipotizzando la violazione dell'articolo 727 del codice penale per aver sottoposto a sevizie delle volpi nel corso di una gara di addestramento di cani . da, caccia in tana artificiale. di Biella: «Rinchiud Nel corso dell'inchiesta fu accertato che una volpe era stata rinchiusa nel cosiddetto forno (cioè in una botola munita di grata), comunicante con una serie di cunicoli artificiali della dimensione di 18 per 20 centimetri. In essi era stata Immessa prima la volpe, che aveva raggiunto il forno in cui era stata rinchiusa, poi era entrato in scena il cane che solo in base al suo fiuto avrebbe dovuto individuare i luoghi di passaggio dell'animale e segnalarne quindi la presenza nel forno abbaiando in continuazione, come era prescritto dal regolamento della gara. Il 5 giugno '85 il pretore condannò . i due. imputati, perché la volpe era stata in ere gli animali in tan tal modo sottoposta ad un'inutile crudeltà e ad un'ingiustificata sofferenza, in quanto, pur essendo separata da una grata dal cane, era ugualmente rimasta chiusa per lungo tempo nel forno ed aveva quindi subito un trauma alla sola vista del cane, senza avere alcuna possibilità di fuga. Il magistrato ritenne quindi violato l'articolo 727 del codice penale, perché la chiusura delle volpi nelle gabbie costituiva offesa al sentimento di pietà verso gli animali e, in particolare, la chiusura della volpe nel forno durante la gara costringeva l'animale ad eccessive fatiche. La Cassazione^ stata peri; di parere diametralmente e artificiali non costi opposto, osservando che non si era verificato alcun contatto fisico tra la volpe e il cane, ma anzi si era evitato che quest'ultimo l'addentasse. Pertanto le sofferenze di natura esclusivamente psichica della volpe non erano sufficienti a fare scattare la norma che punisce il maltrattamento agli animali. Nella sentenza, redatta dal consigliere Giovanni Cavallari, si sostiene poi che -non è neppure esatto affermare che costringere le volpi a stare in gabbie offende il sentimento di pietà che l'uomo prova nei confronti di tali animali. Infatti tale sentimento di pietà tollera non pochi casi di detenzione di animali selvatici }n'cattìvtf.àl. 1 (ad 'esemplò, gli animali cu¬ Molti interrogati tuisce crudeltà» stodia negli zoo e nei circhi). Né la chiusura della volpe nel forno durante la gara si sarebbe potuta comunque considerare fatica non necessitata dell'animale, essendo invece giustificata da un'attività lecita, come quella dell'addestramento dei cani da caccia-. Secondo la Cassazione non era stato infatti contestato che la gara per i terrier e i bassotti si svolse proprio per consentire — in conformità allo statuto dell'Enei — la selezione zootecnica e l'incremento del patrimonio canino tutelato dalle società specializzate e dallo stesso ente centrale, patrocinato e controllato - dal ministero vi sul ferimento di Am

Persone citate: Carlo Lombardi, Gianni Bianchi, Giorgio Cappio, Giovanni Cavallari, Vittorio Martuscelli

Luoghi citati: Am, Biella, Italia, Roma