Saper spendere Negozi, idee confuse

Se aper spendere Negozi, idee confuse Se aper spendere Negozi, idee confuse Le possibilità di recesso sono in base ai commi previsti dall'art. 29 della legge 392 Le idee sono confuse e I proprietari preoccupati sui contratti di locazione dei negozi e, in particolare, sulla scadènza di legge e sull'eventuale disdetta da parte del locatore, il caso descrìtto nella lettera di Angela è uno del tanti fuori dalla proroga concessa tempo fa per gli immobili ad uso diverso da abitazione, decisione che ha subito alterne vicende fino a un recente decreto (ne parleremo nei prossimi giorni). Scrive la lettrice: -In data 1° luglio 1981 diedi in affitto un locale ad uso diverso da abitazione con scadenza il 30 giugno '87. Un anno prima della scadenza, il 30 giugno '86, inviai al mio inquilino una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno avvisandolo della scadenza contrattuale e precisando che il contratto sarebbe stato rinnovato ad un canone che avremmo concordato. •Entro il 31 dicembre scorso ho inviato uno seconda lettera precisando limporto che vorrei ottenere. Chiedo: sono nel giusto ad aumentare il- canone d'affitto, trattandosi di una locazione stipulata dopo l'entrata in vigore della leg- ge dell'equo canone nel 78?». ** Purtroppo, no. Non è nel giusto. Perche quando fu stipulato 11 contratto la legge era già in vigore e non si può pensare che una normativa riguardi soltanto 1 casi in corso e non sia valida per tutti 1 successivi, visto che non è mal stata annullata (anche se non è neppure mal stata migliorata e si continua a discutere su progetti di legge ancora mal approvati). - Risponde Infatti la dott. Piera Bessi. consulente dell'Unione piccoli proprietari: «La durata della locazione, per quanto attiene al pruni sei anni è quella indicata dalla lettrice, dal 1° luglio '81 al 30 giugno '67. «In questo contratto la locazione viene a cessero dopo 1 primi sei anni, sol¬ tanto nel caso In cui il locatore possa validamente esercitare 11 recesso (art. 29, legge 392 del '78, cioè dell'equo canone). «I motivi per 1 quali il locatore può esercitare regolare recesso — e quindi riottenere la disponibilità dell'immobile — sono elencati nello stesso articolo 29, ai 4 commi che lo compongono. •Questi commi recitano: comma A, adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro 11 secondo grado in linea diretta; comma B, 'adibire l'immobile all'esercizio in proprio o da parte del coniuge o del parenti entro il secondo grado In linea diretta di una delle attività indicate dall'art. 27 della stessa legge; comma C, demolire l'Immobile per rico¬ struirlo o procedere alla sua Integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulle basi di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti; comma D, ristrutturare l'immobile ai fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conformemente a quanto è previsto nell'art. 12 della legge 11-71, n. 426». Il legale specifica: «Soltanto In questi casi, tassativamente indicati dall'art. 29, il locatore può esercitare 11 recesso; nel caso in cui il locatore non possa avvalersi di uno degli esempi citati, il rapporto di locazione si intenderà prorogato per ulteriori sei anni». Conclude la dott. Piera Bessi: «Ritengo perciò che quanto prospettato nella lettera della lettrice non possa rientrare fra quel casi previsti dall'art. 29 della legge 392 del '78 e. di conseguenza, 11 contratto di locazione si rinnoverà sino al 30-6-1993. senza alcun aumento del canone salvo quell'aggiornamento biennale previsto ai sensi dell'art. 32 della legge 392». Simonetta Madre denuncia il figlio drogato Una madre disperata ha denunciato il figlio drogato in procura: •Aiutatemi a curarlo, non voglio che un giorno o l'altro faccia qualcosa di irreparabile». Cesarina Borghese Casali. 56 anni, ha tentato di aiutare il giovane, Roberta 23 anni: tutto inutile. Il figlio, durante le crisi di astinenza, spaccava i mobili, la picchiava a sangue. E continuava a chiedere soldi. La madre, valdostana, vedova, per un po' gli ha dato denaro. Ma non bastava mai e cosi il giovane ha incominciato a vendere tutto nell'alloggio di corso Duca degli Abruzzi: lenzuola, radio, televisore, persino i ninnoli. Ha scardinato anche l'impianto elettrico e la donna è ora costretta a vivere al lume di candela. La droga, Insomma, ha ridotto il giovane in un «soggetto pericoloso. e Caterina Borghese ha dovuto scegliere la strada dolorosa, ma necessaria, della denuncia alla magistratura. Una storia di disperazione, purtroppo slmile a troppe altre storie di giovani schiavi della droga.

Persone citate: Caterina Borghese, Piera Bessi, Simonetta Madre