Carcere al coniuge che non paga

Carcere al coniuge the non paga E' la principale novità del nuovo divorzio ora possibile dopo tre anni Carcere al coniuge the non paga Con la vecchia legge si potevano soltanto sequestrare i beni al marito colpevole di non versare gli assegni - Norme più precise per l'assegnazione della casa - La donna potrà conservare il cognome ROMA — n marito divorziato che non versa l'assegno alimentare all'ex moglie rischia un anno di carcere. L'ex moglie non risposata può ottenere il 40 per cento della liquidazione spettante all'ex marito al momento della cessazione del rapporto di lavoro: sono due delle numerose novità introdotte dalla nuova legge sul divorzio, definitivamente approvata dal Parlamento e che l'Osservatore Romano ha definito ieri «un ulteriore passo verso lo scardinamento della famiglia». Una sentenza-emessa due" anni fa' dalle sezioni unite penati' della-CaSstóoiW afìj» va stabilito Invece che il coniuge divorziato (generalmente il marito), colpevole di non pagare puntualmente l'assegno alimentare all'altro coniuge (di solito la moglie), non poteva essere in¬ criminato, né condannato, ma rischiava solo il sequestro del suoi beni. La nuova legge, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, risolve anche un'altra questione molto controversa, cioè l'assegnazione della casa coniugale. Sull'argomento si erano registrate opposte sentenze della Suprema Corte. Nella maggior parte del casi i supremi giudici avevano concesso all'ex marito di restare nella sua abitazione, obbligando cosi •lfex;iriòglie e i iJIgUa traslc?, care. Due anni fa la Cassa-' $ioweuàveva per8\c1inìWfM^ parerei dando ragione all'ex moglie. Ecco in sintesi le altre principali innovazioni contenute nel 24 articoli della legge Termini. E' ridotto da cin¬ que a tre anni il periodo tra la separazione e l'inizio della vertenza per chiedere il divorzio. La donna può comunque risposarsi solo dopo 300 giorni dalla definitiva sentenza (in modo' da non trovarsi cosi di fronte a figli di incerta paternità). Transessuali. Può essere chiesto da uno dei coniugi lo scioglimento o la cessazione degù effetti civili del matrimonio, se è definitiva la sentenza con la quale l'altro coniuge ha ottenuto il cambiamento di sesso. Assegno. Il tribunale può dtór»rre;che.)'obh^go di pagare l'assegno produca effe ttl'fih' dal' moménto della domanda. L'assegno è rivalutato automaticamente in base agli indici Istat sul costo della vita. In caso di mancato versamento dell'assegno, ci si può rivolgere direttamente al datore di lavo¬ ro del coniuge inadempiente ed ottenere al massimo la meta dello stipendio. Diventa esecutiva la sentenza di primo grado per i provvedimenti economici Denuncia del redditi. All'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale i coniugi devono presentare la copia della dichiarazione dei redditi (modello 101, 740 o 740 S) e ogni documentazione relativa al loro patrimoni, personale o comune. In caso di contestazione, il tribunale può disporre indagini. I Appello: L'impugnazione è decisa dalla corte d'appello 'dirottamente in camera dio consiglio. Cognome. Dopo il divorzio la donna perde 11 cognome che aveva aggiunto al proprio al momento delle nozze, ma il tribù naie può autorizzarla a mantenerlo «quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela». La decisione può essere comunque successivamente modificata, su richiesta di una delle parti, per motivi di particolare gravità. Era questo un altro punto contestato della vecchia normativa. Due anni fa, ad esemplo, il tribunale di Roma stabili che Marina Punturieri non poteva più usare il cognome dell'ex marito, il duca Alessandro Lante della Rovere. Pensione. Il coniuge divorziato, titolare dell'assegno di mantenimento, ha diritto —% '■ se non si è' risposato — alla pensione di reversibilità. :lflglLntrirAmàledec>d^B;,• quale genitore affidare 1 figli, ma se lo ritiene utile nel loro Interesse — anche in relazione all'età — può disporne anche l'affidamento congiunto o alternato. Pierluigi Franz

Persone citate: Marina Punturieri, Pierluigi Franz

Luoghi citati: Roma