Un seminario di studi voluto dal Csm sul controverso tema della libertà di stampa di Roberto Martinelli

Un seminario di studi voluto dal Csm sul controverso tema della libertà di stampa Un seminario di studi voluto dal Csm sul controverso tema della libertà di stampa Ricostruita dal magistrato o cercata dal cronista, si tratta sempre di «approssimazione» della realtà - Spunti autocritici nel tentativo di dirimere il conflitto tra i due poteri - Segreto istruttorio e diritto di cronaca: problema irrisolto ROMA — La collettività ha diritto ad una Informazione completa, corretta e obiettiva; il. cronista ha 11 dovere di non alterare la verità; la Costituzione garantisce la Ubera manifestazione del pensiero; 11 giudice ha la funzione di garantire il rispetto delle leggi poste a tutela della personalità umana e dello Stato di diritto. Sui limiti e i confini della libertà di stampa, il Cam ha Invitato cento magistrati a discutere ed a confrontarsi con un gruppo di giornalisti. Dopo tanti convegni e dibattiti organizzati in privato dalle due corporazioni, l'argomento è stato affrontato per la prima volta in un seminario di studi voluto da un organo di rilevanza costituzionale. Cinque componenti del Consiglio superiore della magistratura e quattro professori universitari hanno portato il loro contributo di idee su tutte le possibili angolazioni di una problematica complessa e difficile. Una tavola rotonda con la partecipazione del presidenti dell'Ordine del giornalisti e della Federazione della stampa ha chiuso i lavori. -■' Si è parlato di tutta: del segreto istruttorio e di quel¬ à e 1 a a i à o e n o o a e o o i e. a ti a ' el ¬ lo professionale, delle fonti di Informazione e del diritto alla riservatezza, della cultura del giudice e del giornalista, della funzione, di controllo che una stampa libera può esercitare sulle istituzioni, del perìcolo dei «processi paralleli» provocati dalla fughe di notizie, sul condizionamenti della pubblicità mascherata, sul diritto di accesso del cittadino alla notizia, sulle tecnologie del domani che potrebbero assicurare la distribuzione di «fogli» di informazione asettici, sottratti al filtro del professionista. C'è stato, tra giudici e giornalisti, un confronto vivace ma costruttivo. Gli uni e gli altri hanno preso atto delle difficoltà che caratterizzano le due professioni e, pur nella difésa delle reciproche prerogative, hanno convenuto che l'autonomia del magistrato e la libertà del giornalista sono valori che una moderna democrazia deve difendere per salvaguardare 1 principi dello Stato di diritto. Guai se non fosse cosi, come insegna l'esperienza di molti Paesi. I magistrati hanno affrontato il dibattito su due, versanti diversi. Da una parte, due gruppi di civilisti hanno discusso 1 limiti che il diritto alla riservatezza pone al diritto all'informazione in generale e alla libertà di stampa in particolare. Dall'altra, magistrati del pubblico ministero e penalisti hanno affrontato i temi forse più attuali del segreti e delle fonti Informative. Entrambi hanno fatto riferimento alle due famose sentenze della Corte di Cassazione, una delle quali, nel 1983, ha riconosciuto l'esistenza di un diritto di cronaca non espresso ma implicito nell'ordinamento penale; quasi un corollario della libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 della Costituzione. Il giornalista che sbaglia in buona fede, può sfuggire alla sanzione solo se dimostra un'estrema diligenza nella verifica delle fonti. Un gruppo di magistrati ha rivendicato al giudice il potere di accertare, caso per caso, se la «doverosa verifica», per la natura della fonte e per lo scrupolo prestato nell'acquisizione della notizia, possa rendere crebtbile o meno l'errore. E' un'indagine che presuppone l'individuazione della «fonte».e vanifica l'in¬ novazione prevista nel nuovo processo penale, che consentirà al giornalista di far valere, sia pure in modo limitato, 11 segreto Tra 1 «segreti», la maggiore attenzione è stata dedicata a quello Istruttorio. La norma che Io prevede ma che nessun giornalista rispetta piti, 6 Ispirata alla esigenza di tutelare 1 mezzi di prova. Nella realtà delle cose il divieto salvaguarda anche la riservatezza e la presunzione di Innocenza. Si è discusso se il diritto di cronaca possa configurarsi come limite al segreto istruttorio o se, vivecersa, il segreto istruttorio rappresenta un confine invalicabile. Sono emerse posizioni diverse, ma alla fine è prevalso l'orientamento di una interpretazione favorevole al giornalista. Ed è stato espresso l'auspicio di giungere ad una riforma che consenta la pubblicazione di tutti gli atti entro un termine breve, fatto salvo 11 potere del giudice di tenere segreti quelli per i quali permangono esigenze di tutela processuale: Inquinamento delle prove, sicurezza personale degli imputati, esigenza di tutela del buon costume. L'augurio non trova però riscontro nel progetto di riforma del nuovo processo penale. E' previsto che il segreto istruttorio sopravviva a dispetto di tutti: la sua gestione sarà affidata al pubblico ministero, oggi magistrato togato, inserito nell'ordine giudiziario, autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato; domani certamente più sensibile al ruolo di parte processuale che la legge gli impone. C'è stata anche critica ed autocritica dei rispettivi ruoli professionali. Si è discusso sul concetto di «verità». Su quella che il cronista offre al lettore e su quella che il magistrato ricostruisce nella funzione di operatore del diritto. Si è posto l'Interrogativo: quale delle due si avvicina di più alla certezza assoluta? Non sono forse entrambe approssimazione della realtà storica? E' stato un confronto utile che ha riportato giudici e giornalisti alla dimensione reale della loro funzione, intesa come «servizio» e non come «potere». Un servizio posto a garanzia delle libertà individuali e collettive. Roberto Martinelli

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