Una nuova cultura

Una nuova cultura Una nuova cultura L'approvazione della delega al governo per il nuovo codice di procedura penale apre una fase di elaborazione non meno importante e forse più impegnativa di quella ora conclusa. Una fase che da quando esigenze di riforma divennero pressanti —e cioè dalla Liberazione in poi — non ha potuto mai essere condotta a termine. Né il prògetto del 1930, né quello del 1962 vennero trasformati in legge vigente. Nel 1965 il governo presentò una nuova proposta diretta ad ottenere la delega dal Parlamento; la discussione fu lunga ed appassionata è si concluse con la legge del 1974 che, appmv to, incaricava il governo del lavoro di redazione del codice sulle linee indicate dal Parlamento. E nel 1978 la commissione ministeriale presieduta dal prof. Pisapia depositò il suo testo. La legge di delega appariva a molti viziata da qualche ingenuità ed eccesso, così da condizionare i lavori della commissione ministeriale ed impedire che il nuovo codice fosse realmente praticabile come strumento per regolare, nella loro estrema varietà, i processi penali. Nel corso degli anni, intanto, la società italiana aveva vissuto profondi mutamenti, la realtà delle attività criminali era divenuta particolarmente aggressiva, terrorismo e criminalità ma iiosa davano luogo a processi penali di gravità ed ampiezza straordinarie. Non esisteva un clima compatibile con un rivolgimento radicale delle regole processuali, né con il prevalere di concezioni più li' berali del rapporto tra indivi' duo e Stato nel processo penale. Ed anzi una serie di leggi venivano introdotte per rafforzare l'attività inquirente della polizia e della magistra¬ tura, aggravando le caratteristiche proprie del codice Rocco del 1930. Il testo del codice preparato nel 1978 non divenne legge. Il governo, a partire dal 1974, più volte lasciò decadere la delega. Una forte opposizione, anche da parte della magistratura, rese impossibile la riforma radicale della procedura penale, che pure tutu' continuavano a dichiarare necessaria. Si è cosi giunti al nuovo testo di legge. Sull'impianto fondamentale della legge delega del 1974 si sono operate modificazioni sostanziali. Non é più possibile rifiutare la nuova impostazione del processo con accuse di inidoneità a confrontarsi con la criminalità di oggi. Soprattutto 6 stata prevista una notevole varietà di alternative processuali, dirette ad adattare il processo alla realtà concreta che viene ricostruita e giudicata. E si sono inventate soluzioni nuove, dirette ad accelerare al massimo i processi per la gran massa di vicende semplici ed a disincentivare l'atteggiamento dilatorio delle parti. Ma la praticabilità della riforma non deriva soltanto dalle novità contenute nella legge di delega. Negli ultimi anni molte cose sono cambiate. Certo non è venuta meno l'esigenza di una ferma risposta dello Stato alle attività criminali che sono diffuse su tutto il territorio. Ma è svanita ogni possibilità di far riferimento al sistema attuale, come valido strumento processuale. L'inefficienza complessiva è sotto gli occhi di tutti. Le tensioni che dividono magistrati ed avvocati sono il prodotto di norme (eA di prassi conseguenti) non più accettabili. Il nuovo codice, dunque, si affaccia su un terreno favorevole alla riforma. E lo schema che si ricava dalla legge delega affronta positivamente le ragioni di più acuta critica al regime vigente. I giudici saranno più giudici (scompare il giudice istruttore, il dibattimento diviene il momento centrafe, i testimoni vengono interrogati direttamente dal pubblico ministero e dai difensori), il pubblico ministero accentua la sua funzione di parte nel processo (viene eliminato il potere autonomo del pubblico ministero di ordinare l'arresto degli imputati), i difensori acquistano totale autonomia (viene cancellato ogni potere disciplinare dei magistrati sugli avvocati). Per realizzare il nuovo codice é ora necessario affrontare la parte più rilevante del lavoro. Si tratta di predisporre strutture materiali, non solo edilizie, che consentano il funzionamento del nuovo processo e di preparare personale qualificato per l'uso di moderne apparecchiature. L'ordinamento giudiziàrio dev'essere riformato in molte sue parti e dev'essere definita la dimensione ottimale degli uffici giudiziari, per consentire un impiego efficace ed economico dell'informatizzazione. Devono conseguentemente essere riviste le circoscrizioni giudiziarie. Norme del codice penale vanno modificate per limitare gli effetti perversi della connessione di procedimenti ed il crescere a dismisura dei maxiprocessi. E soprattutto fin da ora bisogna preparare la riconversione culturale di magistrati ed avvocati, superando ovvie pigrizie ed attaccamenti alle vecchie abitudini. La stessa polizia giudiziaria vedrà cambiato il suo ruolo ed accresciuta l'esigenza di professionalità e collegamento agli uffici del pubblico ministero. Un quadro ampio e complesso d'interventi attende l'iniziativa del governo. I tempi previsti dalla legge sono brevi in rapporto a quanto occorre fare. H ministro Rognoni ha mostrato subito di riconoscere l'entità dell'impegno necessario ed ha preannunciato iniziative straordinarie per rendere il suo ministero adeguato all'eccezionalità dell'impresa. E giustamente ha richiamato la responsabilità di tutti, poiché le università, la magistratura e l'avvocatura non possono restar estranee all'opera riformatrice. Vladimiro Zagrebelsky Pubblico,ministero, giudici, avvocati, polizia: per tutti si impone una professionalità diversa e più specializzata. Anche ordinamento giudiziario e circoscrizioni devono essere modificati. Un lavoro delicato, che richiede impegno eccezionale

Persone citate: Pisapia, Rognoni, Vladimiro Zagrebelsky