In arrivo la trappola per le navi dei veleni

In arrivo la trappola per le navi dei veleni Pubblicato il decreto sull'import-export di scorie In arrivo la trappola per le navi dei veleni Più controlli e limiti per evitare altri «casi Zanoobia» ROMA — n ministro RuffoIo l'aveva promesso: basta con le vergogne nazionali della Zanoobia o della Karin B. Navi cariche di rifiuti tossici che vagano tra un porto e l'altro, mentre in Italia infuriano le polemiche su autorizzazioni negate o concesse e sui luoghi dove scaricare e smaltire i veleni Così il 22 ottobre scorso il ministro dell'Ambiente, dintesa con quello della Marina mercantile Prandini, ha firmato il decreto che regolamenta le spedizioni dei rifiuti all'estero e la loro importazione nel nostro Paese, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Dal 15 novembre prossimo, giorno in cui le norme entreranno In vigore, non sarà più possibile «nascondersi»: chi produce, detiene o trasporta rifiuti tossici, dovrà farlo alla luce del sole, dichiarando i suoi programmi alle autorità centrali, regionali e provinciali, e indicando in un apposito modulo l'origine e la composizione dei rifiuti, l'identità del produttore, gli itinerari delle «navi dei veleni» e 11 luogo del loro ingresso in Italia. La spedizione dì rifiuti (urbani, speciali, tossici e noci' vi) dall'Italia verso Paesi che non appartengono all'area Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sarà d'ora in poi vietata, salvo casi eccezionali sui quali dovrà pronunciarsi il Cipe (comitato intermini' steriale per la programma zione economica). Tutte le operazioni di ìm pòrt-export di rifiuti saranno assoggettate a precise proce dure, responsabilizzando in particolare gli enti territoriali, regioni e province. In base al decreto di Ruffolo, infatti. gli stranieri che intendano introdurre i resìdui nel nostro Paese dovranno innanzitutto avvertire la regione o provincia autonoma interessata, oltre che lo Stato della Cee che sia eventualmente coinvolto nella spedizione e nel transito. Nella comunicazione agli enti locali dev'essere indicato, tra l'altro, che il destinatario dei rifiuti è in possesso di una capacità tecnica adeguata allo smaltimento, oltre che della relativa autorizzazione. Entro 20 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione, l'ente rilascerà 1' attestato, trasmettendone copia al ministero dell'Ambiente, a meno che non decida di sollevare •motivate obiezioni: In tutti i casi di spedizioni transfrontaliere, i rifiuti dovranno essere •adeguatamente imballati»; i contenitori dovranno recare l'indicazione della natura, composizione e quantitativo dei rifiuti e le istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericoli o incidenti. Per quanto riguarda l'export di rifiuti dall'Italia nei Paesi della Cee, chi detiene le scorie (di regola, il produttore) e decide di spedirle all'estero deve avvertire lo Stato destinatario e quelli interes< sati al transito, oltre che la regione o provincia autonoma in cui i rifiuti sono stoccati. Anche in questo caso, entro 20 giorni gli enti locali in teressati possono sollevare obiezioni. Quando rifiuti italiani sono destinati a Paesi dell'Ocse, il decreto Ruffolo stabilisce che nella documentazione da inoltrare all'ente territoriale siano contenuti anche gli atti che dimostrino l'assenso del¬ lo Stato cui 1 rifiuti sono destinati. Per quanto riguarda i Paesi che non rientrano nella Cee e nell'Ocse, in questo caso l'esportazione è vietata, salvo casi eccezionali autorizzati dal Cipe, su proposta del ministero dell'Ambiente. Il provvedimento stabilisce inoltre che, in ogni caso, nel territorio italiano sia interdetto l'atterraggio o il decollo di eventuali «aerei dei veleni», salvo espressa autorizzazione ministeriale. Sono previste garanzie a favore dello Stato italiano nel caso di spedizioni oltrefrontiera, sotto forma di polizze di assicurazione o fideiussioni bancarie per coprire 1 costi di trasporto, smaltimento ed eventuale ripristino ambientale. In generale, l'export di rifiuti è subordinato all'esistenza di un contratto fra detentore e destinatario, oltre che di una documentazione che attesti l'assenso dello Stato che li riceverà (che dovrà possedere, peraltro, idonei impianti di smaltimento). Il ministro è tenuto a presentare entro il primo ottobre '89 e, in seguito, ogni due anni, una relazione a Camera e Senato sull'attuazione delle nuove norme. Un ruolo particolare spetterà anche alle amministrazioni provinciali ordinarie, che saranno incaricate della vigilanza e dei controlli sulle spedizioni oltrefrontiera. Il decreto infine sancisce 1' esclusione dalla normativa del rifiuti di metalli non ferrosi (rottami, scarti, fanghi, ceneri), oltre che degli scarti e rottami di metalli ferrosi destinati al recupero e al riciclaggio. (Ansa)

Persone citate: Prandini, Ruffolo

Luoghi citati: Italia, Roma