Sindacati

Sindacati carico dei lavoratori che si astengano dal lavoro nell'ipotesi in cui lo sciopero sia stato effettuato senza l'osservanza del termine di preavviso, o che, richiesti, non prestino la propria attività necessaria per assicurare i livelli minimi di funzionamento del servizio, o a carico delle organizzazioni dei lavoratori e dei proposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti degli enti e imprese erogatrici dei servizi. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità delle infrazioni con esclusione delle misure estintive del rapporto. Il terzo punto riguarda il potere attribuito al commissario del governo presso la Regione di emanare ordinanza motivata diretta a imporre le misure idonee ad assicurare i idispensabili livelli di funzionamento del servi¬ zione è quella di escludere l'applicazione della nuova disciplina nei casi di scioperi in difesa dell'ordine costituzionale smentendo l'intento della legge che è di tutelare il godimento di beni costituzionalmente garantiti. Non si difende la Costituzione violandola. L'assistenza ai malati in un ospedale è indispensabile anche nei casi di scioperi polìtici. In quanto alla gracilità della nuova normativa, si continua a non prendere coscienza del fatto che la legge quadro sul pubblico impiego, del 1983, modificò sensibilmente il tipo di responsabilità dei sindacati del pubblico impiego promuovendoli a soggetti fomiti del potere di contrattare con il governo rilevanti aspetti del rapporto di pubblico impiego. Da allora si è fatta l'esperienza che il contenuto della contrattazione sia andato via via ampliando e ha sempre più minimizzato la parte riservata alla legge. Ma al cresciuto e crescente potere giuridico dei sindacati si è accompagnato il proporzionale declino del loro effettivo potere rappresentativo perché le varie categorie hanno voluto riconquistare la libertà di autotutelarsi. Oggi i sindacati sono in grave crisi di rappresentatività proprio perché non si è applicato l'articolo 39 che prevede il riconoscimento giuridico dei sindacati abilitati a stipulare contratti collettivi zio da portare a conoscenza dei dectinatari (organizzazioni dei lavoratori che promuovono lo sciopero e lavoratori se nominativamente specificati). Il quarto punto, infine, prevede l'istituzione della precitata commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, composta dal presidente e da sei membri competenti in discipline riguardanti i rapporti di lavoro e nominata con decreto del presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri che decide su proposta dei ministri del Lavoro e della Funzione pubblica. La commissione ha poteri che trascendono il suo intervento in caso di mancato accordo fra le parti per la disciplina dello sciopero. I poteri suddetti sono attribuiti alla commissione con grande prudenza e circospezione, ma proprio la commissione è la novità più promettente del disegno di legge perché si tratta di un organismo che ha in se stesso le potenzialità della sua crescita nella situazione storico-politica dell'Italia d'oggi. II testo approvato in Senato, pur se è molto importante come segnale politico ed ha aspetti indubbiamente promettenti, non è privo di contraddizioni e l'impianto della nuova disciplina da esso predisposto rivela una sostanziale gracilità che lo condanna ad una rischiosissima navigazione. La principale contraddi¬ di lavoro con efficacia obbligatoria E' purtroppo prevedibile che questa crisi di rappresentatività si perpetuerà finché non se ne rimuoveranno le cause, e renderà praticamente inapplicabile, nei suoi aspetti più positivi, la nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. E' significativo e confermativo di questa previsione che persino il segretario aggiunto della Cgil, Ottaviano Del Turco, reclami oggi l'applicazione dell'art. 39. Salvatore Valitutti