Giudice deputato, incompatibile

Giudice deputato, incompatibile Proclamato parlamentare europeo un magistrato costituzionale Giudice deputato, incompatibile E' Renato Dell'Andro, dovrebbe sostituire De Mita nel seggio a Strasburgo (il suo nome è già stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale») - Ma come membro della Consulta non può accettare ROMA — E' un ..giallo» giuridico che non ha precedenti e sta dividendo gli esperti del diritto. Un giudice costituzionale, il professor Renato Dell'Andro, è stato proclamato deputato europeo dopo la rinuncia di De Mita. Il suo nome è apparso a pagina 9 della Gazzetta Ufficiale del 30 aprile. La proclamazione è stata disposta dall'ufficio elettorale nazionale della Cassazione, ma non avrà alcun seguito. Le funzioni di giudice costituzionale sono incompatibili con quelle di parlamentare europeo e Dell'Andro non avrebbe mai accettato di lasciare la Consulta e un rango pari a quello di ministro. Al Parlamento di Strasburgo andrà l'onorevole Antonio Del Duca, un medico abruzzese di 62 anni, che per tre volte — dal '68 al 76 — era stato eletto a Montecitorio e per due nel '76 e nell'81 era stato anche tra i banchi del Parlamento europeo. Sarà lui a prendere il posto di Ciriaco De Mita. La Gazzetta Ufficiale dovrà «rettificare» una nomina che in realtà non è mai avvenuta. Barese. 66 anni, nominato tre anni fa giudice della Corte Costituzionale dalle Camere riunite in seduta comune. Dell'Andro risultava il primo dei non eletti nelle file della de per l'Italia meridionale dietro a De Mita, che ha dovuto lasciare il seggio europeo per incompatibilità Ma Dell'Andro, anziché optare immediatamente per Palazzo della Consulta dove resterà altri sei anni, ha preferito attendere prima la sua proclamazione ufficiale a deputato europeo in sostituzione del neopresidente del Consiglio. Le sue dimissioni dal Parlamento di Strasburgo dove sarebbe potuto rimanere, al massimo, un solo anno sono tuttavia imminenti (il professor Dell'Andro, che ha già informato la Corte della sua proclamazione a deputato europeo, ha anticipato che rinuncerà a questo incarico e resterà alla Consulta). I giuristi ricordano in proposito che l'articolo 135 della Costituzione stabilisce che «l'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.. E la successiva legge numero 87 dell'I 1 marzo '53 prescrive, tra l'altro, che «i giudici della Corte Costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici pubblici, né svolgere attività inerente ad un partito politico». ..£' un errore della Cassazione perché le incompatibilità sono di applicazione automatica. E in questi casi non c'è neppure bisogno di opzioni. Si è tagliati fuori e basta», sostiene l'ex presidente della Corte Costituzionale Livio Paladin. escludendo qualsiasi altra alternativa. Molto perplesso si è detto anche l'ex vicepresidente dell'Alta Corte Virgilio Andrioli. Per altri costituzionalisti, i professori Pace, Mezzanotte e Capotosti, è invece legittimo concedere ad un giudice della Corte Costituzionale la possibilità di scelta Ma qual è il parere dell'ufficio elettorale della Cassazione? Uno dei suoi componenti ci ha spiegato che «non si poteva impedire al professor Dell'Andro di optare tra la carica di giudice costituzionale e quella di deputato europeo. Sussiste una incompatibilità tra le due cariche, ma non un motivo di ineleggibilità. E per definizione l'incompatibilità deve essere innanzitutto valutata dall'eletto che si trovi in questa situazione, il quale ha diritto di scelta, un diritto che non può essere calpestato. La questione è comunque opinabile, anche perché la Costituzione è state promulgata quando il Parlamento europeo ancora non esisteva, e quindi non è espressamente prescritta l'incompatibilità. Di conseguenza nel silenzio della legge è stato ritenuto opportuno lasciare il professor Dell'Andro arbitro delle sue scelte, in quanto prima di essere giudice costituzionale egli è un individuo con facoltà di scelta. Insomma poiché egli teoricamente poteva optare, toccava a lui pronunciarsi. Semmai, avrebbe dovuto lasciare Palazzo della Consulta». Pierluigi Franz

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