L'ubriaco può finire in cella

L'ubriaco può finire in cella La Consulta ricusa l'eccezione di incostituzionalità di un pretore L'ubriaco può finire in cella Nessun paragone con il drogato non punibile ROMA. Può essere processato e condannato un ubriaco colto in strada sotto l'effetto di sostanze alcooliche. Non vi è alcuna discriminazione rispetto al drogato sorpreso in luogo pubblico sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che, almeno fino a quando non sarà approvata definitivamente la nuova legge antidroga, non rischia, invece, alcuna sanzione penale. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale respingendo le eccezioni sollevate dal consigliere dirigente della pretura di Caltanissetta Salvatore Riggio. Per il momento la Corte non ha reso nota la motivazione. Il pretore riteneva che l'ubriaco dovesse godere dello stesso trattamento favorevole riservato dalla legge attuale al tossicodipendente, sia perché non si può considerare più pericoloso del drogato, sia perché consuma un prodotto lecito e non ricorre al compimento di reati contro il patrimonio per procurarsi il denaro per l'acquisto dell'alcool. E' stato così ritenuto legittimo l'articolo 688 del codice penale che punisce con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 20 mila a 400 mila chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza (è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi se l'imputato ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità personale, ma la pena è rincarata se l'ubriachezza è abituale). La legge n. 685 del 1975, invece, non ritiene punibile il drogato, ma lo considera un vero e proprio ammalato e si preoccupa esclusivamente della necessità di curarlo e reinserirlo nella società. Al contrario, secondo il pretore di Caltanissetta l'articolo 688 del codice penale violerebbe il principio di uguaglianza perché il drogato — a differenza dell'ubriaco — «commette un gran numero di reati, alimenta il commercio illecito degli stupefacenti, fa arricchire gli speculatori, rafforza la potenza economica della mafia e provoc in danno economico allo Staio e alla società». Nella sua ordinanza il magistrato siciliano aveva evidenziato come «stranamente e incomprensibilmente il legislatore mostra un accanimento punitivo nei confronti degli ubriachi, mentre si mostra particolarmente pietoso nei confronti di chi viene colto in luogo pubblico in preda a sostanze stupefacenti o psicotrope». Di qui «l'evidente, macroscopica, aberrante e illogica disparità di trattamento» oggi esistente nei confronti degli ubriachi che in altri casi sono invece equiparati ai drogati. Pierluigi Franz

Persone citate: Pierluigi Franz, Salvatore Riggio

Luoghi citati: Caltanissetta, Roma