Quello sciopero è reato

Quello sciopero è reato Farmacie, illecita la protesta contro i debiti delle Usi Quello sciopero è reato LaCassazione: «Non si può far pagare al mutuato le medicine gratùite» Ifarmacisti rischiano di essere condannati fino ad un anno di carcere ROMA. Il farmacista che vuol farsi pagare le medicine anche da chi dovrebbe ottenerle gratis o con il ticket commette il reato di interruzione di un servizio pubblico. Lo ha affermato per la prima volta la Cassazione con una sentenza destinata a far discutere, specificando, però, che la pretesa del farmacista, come forma di protesta, deve protrarsi per un congruo periodo di tempo turbando la continuità del servizio. La Suprema Corte, presieduta da Alfredo Carlo Moro, ha inoltre stabilito che questa forma di protesta dei farmacisti non si ricollega al diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione, perché «nell'opera del titolare privato di farmacia resta pur sempre prevalente — rispetto alla sua attività professionale,'e quindi di organo indiretto della pubblica amministrazione — la caratteristica di attività imprenditoriale organizzata alla commercializzazione di prodotti farmaceutici, preconfezionati e galenici, nonché di prodotti dietetici, co¬ smetici e paramedicali». I farmacisti potranno evitare la condanna fino ad un anno di carcere solo se dimostrano al giudice penale che la forma di protesta (cioè la richiesta di totale pagamento dei farmaci) è attuata nell'esercizio del loro giustificato diritto - al versamento, in tempi ragionevoli, da parte delle Usi del denaro loro dovuto. Naturalmente, affinché questo diritto possa essere fatto valere nel processo penale, «è necessario un inadempimento gravissimo della pubblica amministrazione». Nelle 23 pagine della motivazione, redatta dal consigliere Giuseppe Di Mauro, è spiegato che la convenzione fra le farmacie e le Usi ha «natura di concessione traslativa di pubblico servizio», regolato dalla legge di riforma sanitaria del '78 e dall'accordo nazionale reso esecutivo con decreto presidenziale del '79. E' questa intesa, appunto, a consentire ai pazienti il prelievo dei medicinali presso qual¬ siasi farmacia aperta al pubblico senza pagamento diretto o soltanto con il versamento del ticket. La sesta sezione penale della Cassazione, su analoga richiesta del Fg, ha cosi confermato le precedenti sentenze del pretore e del tribunale, dichiarando non punibili cinque farmacisti di Venafro (Isernia), ma solo perché avevano agito «nell'erroneo convincimento dell'esistenza di cause di giustificazione». I cinque professionisti avevano preteso dai pazienti il pagamento integrale di tutti i medicinali, compresi quelli per i quali era dovuto il ticket, sostenendo di aver esercitato il diritto di sciopero per protesta contro le Usi che avevano sospeso da quattro mesi il rimborso dei farmaci. Ma, su denunzia del sanitarie responsabile della Usi e su rapporto della polizia giudiziaria, i cinque farmacisti erano finiti sotto processo con l'accusa di aver violato l'articolo 340 del codice penale. Pierluigi Franz

Persone citate: Alfredo Carlo Moro, Pierluigi Franz

Luoghi citati: Isernia, Roma, Venafro