Quando è la legge a far sconti sul fisco

Quando è la legge a far sconti sul fisco Non sempre il minore introito per l'erario è dovuto al contribuente. Cosa fanno altri Paesi Quando è la legge a far sconti sul fisco L'elusionefiscale non può essere paragonata all'evasione Il contribuente italiano sente spesso parlare di «elusione» e ha il diritto di sapere di cosa si tratta, soprattutto se riguarda tutti o solo una parte dei cittadini. In primo luogo, non si tratta di «evasione» fiscale, poiché nessuna disposizione vieta il comportamento di chi paga le tasse dovute seguendo esattamente quanto prescritto dalla legge. Per capire cosa sia l'«eIusione» occorre fare il caso di una persona che vuole ottenere un determinato scopo per il quale è previsto uno specifico atto soggetto ad una determinata tassazione; egli sa però che la legge gli consente di ottenere un risultato «simile» con un atto diverso che ha un costo fiscale inferiore. Ripetiamo, il risultato è «simile», non identico e, se vi è per l'erario un minore introito, non è colpa del contribuente, ma eventualmente della legge che prevede trattamenti fiscali diversi per operazioni simili. Fac¬ ciamo un esempio concreto: un contribuentc vuole dare la disponibilità di un alloggio ad uno stretto parente anziano perché se ne serva. Se egli cede l'usufrutto dell'appartamento vi sarà una tassazione elevata e proporzionale al valore; se invece lo dà in uso gratuito (comodato) l'imposta sarà fissa: centomila lire. Se supponiamo che chi dà in uso gratuito lo fa solo per evitare una tassa, ecco Inclusione» di imposta. Si noti però che tra comodato e usufrutto i risultati sono solo vagamente simili: si pensi che il secondo deve risultare da un atto da trascrivere presso i registri immobiliari e volturati in catasto; che l'usufruttuario può dare in locazione l'alloggio e il corno-, datario normalmente no; che il comodato è revocabile e l'usufrutto no e che vi sono anche molte altre differenze. Se, seguendo il nostro esempio, si teme che molti ricorrano al comodato anziché all'usufrutto, solo per risparmiare imposte sulla base delle leggi esistenti, non occorre fare di volta in volta un processo alle intenzioni: è sufficiente che una legge equipari fiscalmente il comodato all'usufrutto facendo pagare in entrambi i casi l'imposta più rilevante. Allargando il discorso, ogni volta che ci si accorge che uno strumento giuridico viene usato al posto di un altro per ottenere un risultato economicamente simile nulla vieta che la legge unifichi fiscalmente le due ipotesi. E fin qui il problema sembra di facile soluzione, ma è proprio a questo punto che si complica. Invece di equiparare fiscalmente singole ipotesi come si è fatto finora, è più facile appro-. vare una legge che permetta al fisco di determinare a posteriori se un determinato atto non ne nasconda per caso un altro fiscalmente più costoso. Cioè, il contribuente compie un atto previsto dalla legge fiscale con una determinata tassazione e il fisco sarebbe autorizzato a notificare che questo atto nasconde, per esempio, una donazione tassata più pesantemente. Ma l'atto che quel contribuente pone in essere è previsto dalla legge che stabilisce una tassazione minore e finché non interviene una legge specifica che lo elevi come tassazione il contribuente ha diritto di vedere attuato quanto stabilito dalla legge. E' vero, la possibilità per il fisco di richiedere una maggiore tassazione per l'atto compiuto è prevista eccezionalmente in Paesi, fiscalmente civili, come la Germania Federale, ma a condizioni ben diverse: il fisco può essere interpellato preventivamente su come tasserà un determinato atto e deve rispondere entro breve termine. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Germania Federale