Il Belpaese in cassaforte di Liliana Madeo

Il Belpaese in cassaforte Allo studio del ministro Pacchiano una legge che estende il patrimonio sotto tutela dello Stato Il Belpaese in cassaforte Beni culturali anche gli antichi caffé ROMA. Sta per finire la stagione lunga e amara dei grandi scempi urbanistici e ambientali, con le antiche botteghe che da un giorno all'altro si sono vestite di plexiglas e di luci fluorescenti, i centri storici gradualmente trasformati in suck arabi, il privilegio delle biblioteche private d'interesse nazionale sbarrate agli studiosi, l'inarrestabile degrado di palazzi antichi palleggiati fra diverse autorità responsabili della loro sopravvivenza. Sta per nascere la nuova legge per la tutela dei beni artistici e ambientali, in sostituzione di quella — pur gloriosa e a suo modo validissima — del 1939. Di riformare la normativa che riguarda una materia cosi vasta e complessa, se ne parlava da anni. Una proposta eli legge l'aveva preparata il ministro per i Beni culturali Vincenzo Scotti, nel 1982. Poi il suo successore Nino Gullotti. Ma non erano mai andate in porto. Troppe critiche politiche e tecniche, espresse anche dagli operatori del settore, ne avevano sbarrato il cammino. Poi, nel febbraio '88, il ministro Bono Parrino aveva insediato una commissione con l'incaricu di preparare un testo di legge e di consegnarlo entro sei mesi. Due giorni fa lo studio della commissione — presieduta dal professor Massimo Severo Giannini, e composta da giuristi, soprintendenti come La Regina, direttori generali delle bi- blioteche e degli archivi come Grispo e Sicilia, un musicista come Salvatore Accardo, il direttore generale del ministero Francesco Sisinni — è state consegnato al nuovo ministro, Nando Facchiano, socialdemocratico, matricola del governo Andreotti. Il ministro Facchiano, che si è insediato nel dicastero del Collegio Romano con un piglio che per molti lascia ben sperare, ha detto che vuole presentare al più presto il testo di legge. Intanto lo studia, insieme con i suoi diretti collaboratori. Il documento contiene molte novità rispetto alla vecchia normativa. Modifica il concetto stesso di bene culturale. Secondo la legge del '39 erano degni di tutela i mobili e gli immobili che «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico* (comprese le cose che interessano la paleontologia, la preistoria, le primitive civiltà, la numismatica, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare o di pregio, le ville e i giardini di interesse artistico o storico). Adesso diventano «beni culturali e ambientali le cose che singolarmente o in aggregazione rappresentano manifestazioni significative della civiltà umana o dell'ambiente storico e naturale»: oltre ai beni già nell'elenco del '39, viene dato lo stesso riconoscimento a centri storici, piazze, centri rurali, beni antropologici, librerie, an¬ tichi caffè... Questo significa che non si potrà più demolire il villaggio o il borgo, che non hanno interesse artistico, ma che documentano un momento storico, un modo di vivere, una realtà sociale. Non si potrà più sfrattare — per dargli magari una destinazione di tutt'altro genere — l'antica libreria, lo storico caffè, la tradizionale bottega, che non erano beni culturali via difendere, ma che diventano adesso «beni di interesse culturale» da tutelare. Per tutti i beni — considerati «patrimonio culturale della nazione» — scattano quindi diverse discipline di tutela giuridica. Per le librerie, i caffè, le botteghe di interesse culturale, ad esempio, scatta il vincolo di immodificabilità delia destinazione d'uso.' Si introduce 1 obbligo della trascrizione in un pubblico registro di tutti gli ani di trasferimento, vendite, acquisti (attualmente l'obbligo riguarda solo i beni immobili |. Si prevede l'esproprio dei beni privati, per ragioni di pubblico interesse (attualmente esiste solo l'esercizio della prelazione da parte dello Stato al momento della vendita di un bene). Si coinvolgono anche le Regioni, alle quali vengono attribuite nuove competenze finora riservate esclusivamente alio Stato (imposizione di vincoli, esercizio del diritto di prelazione, catalogazione). Si afferma e si disciplina il diritto d'accesso degli studiosi e del pubblico ai beni culturali di proprietà pubblica o privata. Si blocca la fuga o la dispersione dei capolavori dell'arte moderna. Oggi infatti la tutela scatta — quando scatta — per le opere di autori morti o per le opere prodotte almeno 50 anni prima. Con la nuova normativa il bene culturale viene registrato come tale al momento stesso in cui è creato (così lo si sottopone, ad esempio, al placet dello Stato nel caso in cui venga trasferito all'estero). Se però lo Stato vuole comprare l'opera, deve aspettare che passino 50 anni dalla morte dell'autore per esercitare il diritto di prelazione. Liliana Madeo I bronzi di Riace, esempio dei .• culturale italiano che sta per allargarsi

Persone citate: Andreotti, Bono Parrino, Facchiano, Francesco Sisinni, Massimo Severo Giannini, Nando Facchiano, Nino Gullotti, Salvatore Accardo, Vincenzo Scotti

Luoghi citati: Riace, Roma, Sicilia