Tassa entro il 31

Tassa entro il 31 Scade la Iciàp per imprese e professionisti Tassa entro il 31 Tributo incostituzionale? Sembra proprio che, ogni pochi mesi, il contribuente italiano venga condannato a sopportare nuove imposte e nuovi balzelli, affrettatamente, approvati . e messi all'incasso. E' ora di scena la Iciap (sigla orrenda che sostituisce la Tascàp) che non piace neppure ai Comuni edalle Province che ne sono i beneficiari, ma che i contribuenti devono pagare entro il 31 luglio prossimo. La legge è stata approvata — come al solito senza particolari approfondimenti — il 24 aprile scorso e porta il numero 144; successivamente i singoli Comuni hanno approvato l'entità del tributo tra un minimo ed un massimo e si sono dotati di un conto corrente postale per i versamenti. Gli articoli della legge e le poche circolari non chiariscono i molti dubbi, ma vediamo di tratteggiare, a larghe linee, la struttura del tributo che si presenta ingiusta e lacunosa e che è destinata a rimanere in vigore a lungo e cioè fino alla regolamentazione organica dell'autonomia impositiva degli enti locali. 1. Sono tenuti al pagamento coloro che esercitano un'impresa, una professione o un'arte nel territorio del Comune. Grosso modo devono quindi pagare l'imposta i soggetti Iva; questa affermazione è vera solo in linea di massima, in quanto se il contribuente non è iscritto all'Iva, ma esercita attività di impresa o professionale o artistica deve ugualmente pagare il tributo; per conversò, non dovrebbe pagarlo chi, pur essendo iscritto all'Iva, non esercita l'attività di impresa o professionale. Anche se si presume tenuto all'imposta il soggetto Iva, il modulo stesso della dichiarazione richiede la partita Iva solo «se posseduta». 2. L'imposta è dovuta in relazione alle superfici utilizzate e pertanto ogni contribuente dovrebbe provvedere a misurare i locali (in cui esercita la sua attività) che sono divisi in categorie e precisamente in base ai metri quadrati: fino a 25; fino a 50; fmo a 100; fino a 200; fino a 500; fino a 4000; fino a 10.000; oltre i 10.000. L'imposta è stata deliberata dai Comuni per queste categorie a seconda dell'attività esercitata tra un minimo ed un massimo (il massimo è doppio del minimo) con anche eventuali maggiorazioni del 15 per cento o del 30 per cento per zone particolarmente pregiate. 3. Non si precisa cosa si intende per superficie e quindi come deve essere effettuata la misurazione. Cosi può essere dubbio se i balconi debbono essere compresi nel calcolo e nulla si sa delle pertinenze come, per esempio, solai, cantine, ripostigli. La soluzione potrebbe essere quella di adottare (poiché il catasto è muto o inattendibile) la misurazione ai fini dell'imposta sui rifiuti che è comunale ed alla quale legittima¬ mente il contribuente può far riferimento. Si può anche ritenere che solai, cantine e ripostigli non debbano essere conteggiati, a meno che non siano destinati direttamente all'esercizio dell'impresa o della professione. In effetti, un mancato coefficiente di riduzione per gli accessori fa presumere la loro esclusione. Quest'ultima questione è delicata, in quanto se un ufficio ha la superficie di 49 metri quadrati ed una cantina di 5 metri quadrati, se quest'ultima dovesse essere sommata, il tutto supererebbe la seconda categoria e si dovrebbe pagare come l'ufficio di 100 metri quadri. 4, Da questi pochi appunti, emergono almeno due elementi di grave ingiustizia che adombrano l'incostituzionalità del tributo. In primo luogo, l'imposta ha come parametro la superficie che può non avere alcun legame con la capacità contributiva del contribuente. In piccoli locali si possono trattare gioielli di grande valore, mentre un elemento povero, «ome la carta, ha bisogno di vaste superfici. In secondo luogo, si è riproposta dopo tanto tempo una divisione del tributo per «classi», in modo tale che un fabbricato di 26 metri paga come uno di 50 e uno di 101 come uno di 200 metri quadrati, creando così una sperequazione assurda tra i contribuenti. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Grosso