Arriva un tonico per i Fondi

Arriva un tonico per i Fondi La Banca d'Italia amplia la possibilità di acquisti di titoli stranieri Arriva un tonico per i Fondi L'investimento all'estero può salire al35% BOMA. A partire da questo mese sarà più facile investire in titoli esteri per i fondi comuni italiani. Verranno, infatti, ampliati i limiti attualmente esistenti e, allo stesso tempo, verranno unificati i criteri di valutazione dei valori mobiliari non quotati. E' quanto si ricava da una circolare dell'Assofondi, inviata in questi giorni alle società di gestione, in seguito a tre importanti decisioni della Banca d'Italia. In sostanza, le autorità monetarie hanno deciso di favorire una maggior libertà di comportamento per i gestori. Viene più che triplicata la possibilità di investimento all'estero e viene ampliato il margine di manovra per i fondi specializzati all'estero. Non solo. Vengono fissati criteri certi per la valutazione dei titoli non quotati o sospesi. Il primo provvedimento, innalza dal 10 al 35% il limite massimo del patrimonio del fondo che può essere investito in titoli emessi da uno Stato aderente all'Ocse. Inoltre, l'organo di vigilanza ha deciso di consentire l'investimento in azioni e obbligazioni non quotate emesse o pagabili in Paesi membri della Comunità economica europea. Su questo punto, la Banca d'Italia richiede che le società di gestione orientino gli investimenti verso titoli per i quali esista un «mercato attivo». Per quanto riguarda il massimale consentito per un unico emittente (o Stato), via Nazionale ha fatto in modo che il fondo specializzato sull'estero possa investire sino ad un massimo del 75% del suo patrimonio, dato che il tetto del 35% «non è computato ai fini del calcolo dei limite del 40%, previsto dalle istruzioni di vigilanza con riferimento agli acquisti di titoli emessi da un unico emittente». L'ultima importante novità disposta dalla Banca d'Italia è l'unificazione, con decorrenza 2 gennaio 1990, dei criteri di valutazione delle obbligazioni non quotate, delle azioni e delle altre attività finanziarie non quotate. Il criterio unico prevede che «per i titoli e le altre attività finanziarie non quotate, la valutazione deve esprimere il loro presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi.di informazione, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato». Lo stesso criterio dovrà essere utilizzato per la valutazione dei titoli individualmente sospesi dal listino, decorso un anno dal relativo provvedimento di sospensione. In pratica, i titoli sospesi dal listino saranno equiparati, sempre con decorrenza 2 gennaio 1990, ai titoli non quotati.