Ferie obbligatorie anche per la «colf»

Ferie obbligatorie anche per la «colf» Come calcolare durata e pagamento delle vacanze Ferie obbligatorie anche per la «colf» Nullo qualsiasi accordo diverso tra collaboratrici e datori di lavoro Ancora qualche settimana e «l'operazione vacanze» sarà pronta al nastro di partenza: un poco in sordina nei mesi di giugno e luglio per esplodere poi in agosto, tradizionale appuntamento con l'esodo di massa. E con la famiglia va in ferie anche la collaboratrice familiare. Vediamo dunque di risolvere i più ricorrenti interrogativi che il padrone di casa si pone. Va subito detto che il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno, di regola, carattere continuativo. Nessun accordo, anche consensuale, diretto a violare la norma può quindi aver valore ed essere invocato dalle parti. Anche se la lavoratrice è disposta a rinunciare alle proprie ferie a beneficio del padrone di casa rimasto solo in città, allettata magari da un «super-stipendio», il datore di lavoro è obbligato a rispettare le disposizioni: le ferie vanno fatte in ogni caso. Compatibilmente con le esigenze delle parti, le ferie dovranno di norma essere fissate nei mesi da giugno a settembre. Le ferie non possono comunque essere concesse durante il periodo di preavviso né durante la malattia o l'infortunio. Il conteggio dei giorni di ferie da concedere alla lavoratrice è semplicissimo. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, si tiene conto degli anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro: la colf ha diritto a 20 giorni lavorativi se la sua anzianità di servizio non supera i tre anni; ha diritto a 25 giorni per anzianità superiori. In caso di licenziamento o di dimissioni, ovvero se al momento di iniziare le ferie la lavoratrice non ha maturato un anno di servizio alle dipendenze della famiglia, il calcolo verrà fatto in base a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Se. ad esempio, la domestica ha iniziato a prestare la sua opera a maggio ed ha concordato le ferie per agosto, le spetteranno tre dodicesimi di venti giorni lavorativi, cioè cinque giorni. Durante le ferie la collaboratrice familiare ha diritto a una retribuzione pari, rispettivamente, ai 20/26 ed ai 25/26 della normale retribuzione globale di fatto mensile, tenendo conto dell'anzianità maturata. Con uno stipendio di 800 mila lire fisse la cifra da corrispondere in caso di venti giorni di ferie è pari a 615.385 lire (20/26 di 800 mila lire). Se la lavoratrice usufruisce normalmente del vitto e dell'allogio, avrà diritto per il periodo feriale anche al relativo compenso sostitutivo. Per le colf retribuite a ore il conteggio può presentare solo apparentemente qualche difficoltà: sarà infatti sufficiente stabilire le medie delle retribuzioni corrisposte nei mesi precedenti ed operare poi. con lo stesso criterio, come nel caso precedente. Qualche dubbio può nascere a proposito del versamento dei contributi previdenziali durante il periodo feriale. I giorni di ferie, in quanto retribuiti, vanno considerati come giornate di lavoro. Il datore di lavoro dovrà quindi tenerne conto al momento di versare i contributi relativi al trimestre nel corso del quale la colf ha fatto le ferie. Mario Stratta

Persone citate: Mario Stratta