Ecco il «740» dei misteri

Ecco il «740» dei misteri Dubbi e ritardi nella distribuzione del modello per la dichiarazione dei redditi Ecco il «740» dei misteri Molte modifiche formali e qualche cambiamento di sostanza - Per marito e moglie «dichiarazione congiunta» se non hanno effettuato a novembre versamenti separati - Il ministero: anche per l'Ilor si può scontare il credito sul prossimo acconto Una sorpresa per chi finalmente è riuscito a entrare in possesso di un «740»: il modello ha cambiato look, nei limiti del possibile ha un aspetto più «simpatico». La concorrenza del 101 — che ha, in pratica, sostituito il vecchio 740-S (semplificato) - ha indotto il classico modello per la dichiarazione dei redditi a «rifarsi la facciata». In sostanza, per la verità cambia poco. Ma la presentazione è piuttosto diversa dal passato, fin dalla prima pagina. Soprattutto nella prima pagina, totalmente dedicata all'identikit del capofamiglia: il coniuge interessato alla stessa dichiarazione ha un altro fascicolo tutto per sé. La rivoluzione grafica non si ferma qui. Cambia il colore: il triste marrone degli anni scorsi è sostituito da quattro tonalità di azzurro. Ma non viene appagato solo l'occhio. Per semplificare il compito del contribuente, per permettergli di utilizzare nella maggior parte dei casi una sola quartina, sono reinseriti nel modello base i quadri relativi a terreni, fabbricati e oneri deducibili. (A, B e P). Il 740 si fa in tre. Per i redditi dell'88, il modello si articole, in tre parti: - La versione «base» viene utilizzata dai pensionati che abbiano anche redditi da fabbricati e dai lavoratori dipendenti che non utilizzano il 101 perché devono inserire oneri deducibili (spese mediche, assicurazioni ecc.) - Il modello «completo» comprende schede per i redditi da lavoro autonomo (Quadro E), d'impresa (Quadri F e G), di partecipazione (Quadro H) e di capitale (Quadro I). - Alle due sezioni precedenti bisogna aggiungere quella apposita per i redditi a tassazione separata (Quadro M), diversi (Quadro L) e di allevamento (Al). Gli «oneri deducibili». Nel modello 101 si possono effettuare solo due tipi di detra¬ zioni: a) l'Ilor versata a maggio e a novembre dell'88; b) gli interessi passivi e i relativi oneri accessori derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili. Nel 740 l'elenco è molto più ampio, come appare dalla tabella riprodotta qui accanto. Una importante novità: da quest'anno è obbligatorio allegare al modello tutti i documenti che attestano gli avvenuti pagamenti e anche i provvedimenti che hanno motivato tali spese. Si possono anche utilizzare fotocopie, ma bisogna essere pronti a esibire in qualsiasi momento gli originali a richiesta degli Uffici finanziari. Le spese mediche. Se i costi di interventi chirurgici o visite specialistiche sono sta¬ ti già rimborsati da enti mutualistici, la detrazione non è consentita, a meno che il rimborso sia stato parziale: in tal caso la detrazione riguarda solo la quota rimasta scoperta. Il fisco considera invece a caricò del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi e di assicurazioni non deducibili dal sub reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Caso opposto: una spesa sanitaria dedotta negli anni precedenti j e rimborsata nell'88. In tal caso l'ammontare del rimborso costituisce un vero e proprio reddito che dev'essere dichiarato. Le detrazioni d'imposta. Mentre gli «oneri deducibili» riducono l'imponibile, le «de¬ trazioni» diminuiscono l'imposta stessa. Sono di due categorie: a) la prima — per tutti i contribuenti — riguarda i cosiddetti «carichi di famiglia»; b) la seconda, invece, interessa esclusivamente lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, piccoli imprenditori. Nel primo caso dall'imposta lorda si detraggono 462 mila lire per il coniuge a carico e somme determinate per legge, secondo il numero dei figli minorenni e di altri parenti a carico. Anche nel secondo caso, detrazioni ad aliquota fissa: 516.000 lire per lavoratori dipendenti e pensionati, più altre 228 mila lire se il reddito non supera gli 11 milioni. La dichiarazione congiun¬ ta. Qualche sorpresa anche per questa «opzione» offerta ai coniugi non separati (a patto che nel novembre scorso non abbiano versato due acconti sulTIrpef dovuta per l'88). L'Irpef del coniuge dev'essere calcolata separatamente fino alla determinazione dell'imposta netta, mentre in passato ci si fermava all'imposta lorda. Si sommano quindi le due imposte nette. E dal totale si scomputano cumulativamente le ritenute d'acconto e i crediti d'imposta vantati dai coniugiLa dichiarazione congiunta — che comporta un'unica Irpef — consente, di conseguenza, la compensazione del debito d'imposta di un coniuge con l'eventuale ere- dito vantato dall'altro. Per l'Ilor, invece, ciò non è possibile: le posizioni restano sempre distinte, sia nella liquidazione sia nel versamento dell'imposta. Chi è in credito con il fisco. Fino all'anno scorso chi aveva già versato una cifra superiore a quella dovuta, dopo aver calcolato tutte le detrazioni, aveva solo una possibilità: chiedere il rimborso della somma pagata in più. I soldi arrivavano, ma solo dopo qualche anno. Ora il contribuente ha anche la facoltà di recuperare tale somma riducendo l'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo. «Compensazione» anche per l'Ilor. E' un punto di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, anche per un errore del ministero. Nei modelli prestampati, infatti, non è prevista — per quanto riguarda l'Ilor — la stessa possibilità offerta all'Irpef: quella, cioè, di «scontare» la somma a credito sul prossimo acconto d'imposta. Come ha precisato una nota ministeriale, si è trattato di un errore. Dopo aver indicato normalmente l'importo dell'eccedenza alla riga «07» del Quadro O, non resta che cancellare le parole «il rimborso» e sostituirle con «la compensazione». Quando non si paga l'acconto. Dopo giorni e giorni di perplessità, è giunta finalmente una precisazione ufficiale. Nel sovrapporsi di leggi e «decretoni» non si sapeva più se il limite al di sotto del quale non si deve versare la prima rata d'acconto fosse di 100 oppure di 200 mila lire. Questo «super-anticipo» sui redditi del 1989 — ha chiarito il ministero delle Finanze — dev'essere pagato solo se supera il limite di 200 mila lire. Se cioè la cifra-base su cui va calcolato il 38 per cento — per l'Irpef al rigo N-22 e per 1' Ilor al rigo 04 — supera le 527 mila lire. Gianluigi Savio

Persone citate: Gianluigi Savio