Professione psicologo legge ingiusta

Professione psicologo legge ingiusta Professione psicologo legge ingiusta LA legge sull'ordinamento deUa professione di psicologo, approvata dal Parlamento U 3 febbraio dopo un iter lungo e travagUato, è stata presentata dal legislatore come un passaggio obbUgato per «mettere ordine» — soprattutto a difesa degU utenti — nel mondo deUa psicologia applicata e deUa psicoterapia. Purtroppo però, a un attento esame, emerge chiaramente che i mezzi adottati non sempre si rivelano adeguati allo scopo: troppe volte, infatti, si cerca di risolvere con un formaUsmo giuridico problemi che invece sono di sostanza. Accanto ad alcune norme del tutto simili a queUe che disciplinano le altre professioni (istituzione deU'Ordine, esame di Stato necessario per accedervi, eccetera), nel testo sono presenti alcuni articoU (quelli che vanno dal 31 al 36, le «norme transitorie»), finalizzati a discipUnare U processo di transizione daUo stato attuale aUa situazione definitiva, «a regime», che lasciano alquanto perplesso U conoscitore della materia. Inoltre anche le procedure scelte per regolamentare quel cruciale settore che è la psicoterapia non possono non suscitare stupore. A mio parere (e proprio perché sono stato uno di coloro che per anni si sono battuti affinché gU psicologi avessero una buona legge), U testo licenziato daUe Camere il 3 febbraio presenta aspetti positivi, aspetti ambigui e aspetti negativi. Vediamoti. Aspetti positivi. I) La legge sancisce in maniera chiara e convincente l'autonomia deUa professione di psicologo (dopo che da tempo si è affermata, anche grazie aU'istituzione degU specifici corsi di laurea a Padova, Roma e Palermo, l'autonomia della psicologia, intesa come disciplina accademica). 2) Comprendendo neUa professione psicologica «le attività di sperimentazione, ricerca e didattica», favorisce un più stretto legame tra formazione accademica e pratica professionale, cosa che risulta anche daU'obbUgatorietL del tirocinio per poter accedere all'esame di Stato. Aspetti ambigui. Vengono rinviate a successivi provvedimenti le disposizioni relative aU'esame di Stato ed al tirocinio: l'esame di Stato verrà infatti disciplinato da un decreto del Presidente deUa Repubblica («da emanarsi entro sei mesi»), e le modalità di effettuazione del tirocinio saranno stabUite da un decreto del mini- sto del Senato) che prevedeva una sessione speciale dell'esame di Stato per titoli ed esami, alla quale i candidati avrebbero potuto presentarsi per essere valutati caso per caso (sulla base quindi di criteri sostanziali, e non solo formaU). Nel testo finale questa norma è scomparsa, e pertanto valgono solo criteri formali: che senso ha, allora, ammettere U laureato che ha fatto sette anni di consulenza psicologica per un'azienda, ed escludere U suo coUega, in possesso del- stro deUa PubbUca Istruzione («da emanarsi tassativamente entro un anno», art. 2). Finché non saranno noti tali decreti, occorre sospendere U giudizio circa la «bontà» ed efficacia deUa legge, almeno per quanto riguarda tali aspetti. Aspetti negativi Le norme transitorie per l'accesso all'Albo (articoli 32 e 33) si rivelano farraginose e «ingiuste» (per la loro parzialità). La Commissione che ha predisposto U testo definitivo ha soppresso aU'ulti- Da una tavola di Maurits Cornelis Escher (1898-1972) mo momento (come risulta dagU Atti parlamentari) una norma improntata a equità sostanziale nei confronti dei potenziali candidati non in possesso di titoU formaU quaU la laurea in psicologia (si noti che si tratta di coloro che, sovente, hanno iniziato la professione psicologica in Italia, guadagnandosi i gaUoni sul campo). Mi riferisco a queUa norma (presente nel primitivo te¬ lo stesso tipo di laurea, che ne ha fatti soltanto sei? Ma dove U testo mostra i suoi limiti è a proposito della deUcata questione deUa psicoterapia. L'articolo 3 (che si riferisce aUa situazione definitiva) chiarisce che, per poter esercitare la psicoterapia, non bastano i normali requisiti di accesso all'Albo, ma che occorre anche «una specifica formazione professionale», deUa durata di almeno quattro anni, Alberto Rossa ti Per informazioni: Italgas - Ufficio Commerciale C.so Regina Margherita 52 - Torino tel. 011/23951

Persone citate: Alberto Rossa

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