Per gli obiettori di coscienza sarà ridetto il servizio civile?

Per gli obiettori di coscienza sarà ridetto il servizio civile? La costituzionalità della legge domani all'Alta Corte Per gli obiettori di coscienza sarà ridetto il servizio civile? Oggi previsti otto mesi in più di «ferma» • Il caso sollevato da sentenze penali contraddittorie ROMA — E' legittimo che un obiettore di coscienza svolga il servizio civile otto mesi in più rispetto al servizio militare? A questo interrogativo, che interessa migliaia di giovani, dovrà rispondere domani la Corte Costituzionale su richiesta del giudice istruttore di Rimini, dei tribunali di Cagliari e Camerino e della corte d'appello di Venezia. Il caso è stato sollevato nel corso di processi penali a carico di quattro obiettori accusati di rifiuto del servizio civile per essersi autoridotti di otto mesi la sua durata parificandola di loro iniziativa a quella del servizio di leva. I trasgressori rischiano una pesante pena. Lo dimostrano i 16 mesi di reclusione inflitti a due obiettori dai tribunali di Monza e Mantova. Davanti all'Alta Corte (relatore sarà il vicepresidente Giovanni Conso) la legge 772 del 15 dicembre '72 è accusata di incostituzionalità sotto vari profili. In particolare: per la grave disparità di trattamento prevista a carico dei cittadini ammessi a prestare il servizio civile rispetto a quelli che prestano il servizio militare, per la minore dignità sociale che agli stessi viene di fatto ricono¬ sciuta come presupposto e conseguenza di questa discriminatoria normativa e perché impedisce la libera manifestazione del pensiero. Per la bocciatura dell'attuale normativa (in vigore da 16 annli si sono schierati deputati comunisti, demoproletari, radicali, Verdi e della sinistra indipendente, aderenti all'Associazione per la pace, che hanno lanciato un appello a favore dell'equiparazione della durata del servizio civile rispetto a quella militare. Proprio in questi giorni la nuova legge è in discussione alla Commissione Difesa della Camera. La campagna per la riforma, lanciata dagli obiettori bolognesi con l'aiuto di padre Angelo Cavagna, ha raggiunto dimensioni nazionali. Peraltro con una risoluzione dell'I 1 febbraio '83 il Parlamento europeo ha affermato che lo svolgimento del servizio sostitutivo -non può essere consideralo una sanzione' e che "la durata del servizio sostitutivo, allorché esso viene effettuato in seno ad un'amministrazione o ad un organo civile, non debba eccedere quella del servizio militare ordinario-. Anche nella Germania Federale la durata del servizio civile al¬ ternativo non può eccedere quella del servizio militare e la legge che stabilisce le modalità di attuazione del servizio civile non deve pregiudicare la libertà di coscienza. Ecco in sintesi le principali contestazioni alla legge del '72 mosse dalla magistratura italiana. Il giudice istruttore di Rimini, nel corso di un processo penale a carico dell'obiettore Antonio De Filippis. un foggiano residente a Torino, accusato di aver abbandonato la Comunità «Papa Giovanni XXIII» al compimento di un anno di servizio, ha ritenuto che la previsione della maggior durata del servizio civile, come del servizio militare non armato, quale elemento selettivo delle intenzioni degli aspiranti, violerebbe l'articolo 3 della Costituzione. Motivo: la maggiore durata del servizio militare per coloro che manifestano la propria volontà di non far uso personale delle armi si risolverebbe in pratica in una remora all'esercizio dell'obiezione di coscienza, in un ulteriore vaglio della serietà del convincimento dell'obiettore e in una sanzione conseguente ad una particolare espressione della persona che si pone in contrasto con il prin¬ cipio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Anche il tribunale di Cagliari ha condiviso queste conclusioni. La corte d'appello di Venezia, su ricorso del padovano Silverio Capuzzo, obiettore autoridotto della Loc. ha respinto la tesi secondo cui il prolungamento del servizio non armato o civile sostitutivo rispetto al normale servizio di leva serve a garantire la serietà delle motivazioni di chi ha chiesto di soddisfare in tal modo il servizio militare. Ed ha replicato che ni prolungamento del servizio sostitutivo non è in funzione dell'accertamento dei motivi di coscienza, ma appare come un'estrema forma di dissuasione mediante l'imposizione di un onere supplementare-. Il tribunale di Camerino che giudicava il veneto Alessandro Scidà ha invece osservato che la maggior durata del servizio civile violerebbe anche l'articolo 21 della Costituzione perché "limitando l'adesione alle forme di servizio militare senza uso delle armi... viene a incidere negativamente sullo stesso diritto di manifestazione del pensiero-. Pierluigi Franz

Persone citate: Angelo Cavagna, Antonio De Filippis, Capuzzo, Giovanni Conso, Giovanni Xxiii, Pierluigi Franz, Silverio, Verdi