Sotto accusa il patteggiamento

Sotto accusa il patteggiamento NUOVO CODICE Sotto accusa il patteggiamento ROMA. La Corte Costituzionale ha discusso gli articoli 444 e 445 del nuovo codice di procedura penale che non consentono al giudice, quando 1' imputato chiede ed ottiene il «patteggiamento» sulla pena, di decidere sulle richieste fatte dalle vittime del reato costituitesi parte civile e non attribuiscono alla sentenza penale, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, alcuna efficacia in successivi giudizi civili o amministrativi. La questione è stata sollevata dal tribunale di Busto Arsizio. C'è il sospetto che le norme impugnate siano in contrasto con i principi costituzionali del diritto di difesa e dell'eguaglianza giuridica. L'imputato sarebbe «premiato» a scapito della parte civile e ci sarebbe irragionevole discriminazione tra le stesse parti civili, le cui richieste possono o non possono essere fatte valere a seconda che il reato consenta o non consenta all' imputato di patteggiare sulla pena. Un'ulteriore discriminazione tra le parti civili nascerebbe dal fatto che la loro tutela giurisdizionale, impossibile in caso di patteggiamento dell'imputato col giudice, è invece ammessa qualora l'imputato chieda ed ottenga il cosiddetto rito abbreviato. Contro questa tesi si è pronunciata l'Avvocatura dello Stato: «I diritti della parte civile possono essere benissimo fatti valere in sede propria, e comunque l'esercizio dell'azione civile in sede penale costituisce non un beneficio ma un vero e proprio istituto processuale, che il legislatore è libero di calibrare in funzione di preminenti interessi di armonia e funzionalità del sistema». [Ansa]

Luoghi citati: Busto Arsizio, Roma