Quando lo Stato beffa la vedova

Quando lo Stato beffa la vedova Niente pensione se il marito oltre i 65 anni muore entro 24 mesi dalle nozze Quando lo Stato beffa la vedova Ricorso alla Consulta per la reversibilità negata ROMA. E' giusto che chi sposa un anziano pensionato perda la pensione di reversibilità se il marito muore (per malattia o infarto) prima che siano trascorsi due anni dalle nozze? All'interrogativo dovrà rispondere tra pochi giorni la Corte Costituzionale su richiesta della Corte dei Conti. La sentenza è attesa con particolare interesse da tutte le donne che sposano anziani pensionati e non hanno poi diritto alla pensione di reversibilità (pari almeno al 50% dell'importo dovuto al coniuge), perché per legge la durata del matrimonio inferiore ai due anni costituisce un ostacolo insormontabile. Pertanto dopo la morte del marito la vedova resta senza sostentamento se non vi sono beni lasciati in eredità. Il caso discusso ieri in udienza pubblica a palazzo della Consulta è emblematico. Infatti alla fatidica soglia dei due anni di durata del matrimonio mancavano appena due giorni. Protagonista della vicenda è la signora Anna Giulia Fedeli. La donna si era rivolta alla Corte dei Conti per ottenere dalla direzione provinciale del Tesoro di Bolzano la pensione di reversibilità del marito Alberto Modolo, già direttore generale della Camera di commercio di Bolzano, sposatosi il 16 aprile 1979 all'età di 71 anni, ma deceduto il 14 aprile 1981, cioè un anno, undici mesi e 28 giorni dopo. I giudici contabili si sono ri- volti all'Alta Corte, condividendo le tesi della Commissione nazionale per la parità uomodonna, secondo cui «lo stato di coniuge si acquista dal giorno della celebrazione del matrimonio, e da tale data si producono tutti gli effetti ad esso connessi, indipendentemente dall'età dei coniugi e dalla durata dell'unione». In Parlamento vi è, comunque, una proposta di legge del deputato pei Novello Pallanti, che si prefigge proprio di sopprimere la durata biennale delle nozze per la concessione della pensione di reversibilità. Due anni fa l'Alta Corte aveva, invece, cancellato l'altra disposizione «capestro», cioè la differenza d'età tra i coniugi non superiore ai 25 anni, dando in pratica di nuovo via libera ai matrimoni tra «giovanissime» (soprattutto straniere) ed anziani pensionati. La Corte dei Conti ha anche contestato la normativa statale rispetto a quella Inps perché la clausola della durata biennale delle nozze scatta solo se il pensionato si è sposato dopo i 72 anni e non dopo i 65. Secondo i giudici contabili, poi, sarebbe oggi priva di qual¬ siasi giustificazione la presunzione assoluta, posta a fondamento della legge «incriminata», di non rispondenza del matrimonio contratto dal pensionato di oltre 65 anni, se durato meno di un biennio, ai contenuti e agli scopi del vincolo coniugale. Vengono, infatti, ingiustamente penalizzati le vedove (o i vedovi) il cui coniuge sia rimasto in vita almeno due anni e quelle il cui matrimonio abbia avuto una durata inferiore. Motivo: «li riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità è affidato ad una circostanza futura, incerta, im¬ prevedibile, sul cui prodursi o meno nulla può l'umana volontà». Se il biennio non è compiuto, le nozze sono valide ai fini civilistici e la vedova (o il vedovo) può quindi ereditare i beni del defunto coniuge. Mentre ai fini pensionistici le nozze non avrebbero valore. Di qui una serie di ingiustificate discriminazioni: in caso di matrimonio tra un pensionato statale che non ha compiuto i 65 anni e un pensionato statale ultra 65enne solo quest'ultimo può ottenere la pensione di reversibilità anche se le nozze durano meno di due anni, mentre nel caso opposto l'altro coniuge non ha diritto alla pensione. Vi è, poi, un'ulteriore disparità di trattamento rispetto ai vedovi divorziati o separati per colpa che hanno, invece, diritto alla pensione di reversibilità. Si violerebbero infine i principi contenuti negli articoli 29 e 31 della Costituzione, perché «il legislatore ha inteso tutelare la famiglia, ma per famiglia non può non intendersi anche quella tardivamente creata». E non sembra giusto che «debba prevalere il pubblico interesse dell'Erario realizzato con una norma di sbarramento la cui esistenza comprime il diritto del pensionato alla formazione della famiglia incidendo anche negativamente sulle garanzie retributive». Pierluigi Franz

Persone citate: Alberto Modolo, Anna Giulia Fedeli, Pallanti, Pierluigi Franz

Luoghi citati: Bolzano, Roma