Il pasticcio del condono sui fabbricati

Il pasticcio del condono sui fabbricati Il pasticcio del condono sui fabbricati Confuse procedure per la sanatoria sulle mancate denunce Venerdì scorso il Consiglio dei ministri ha preso alcune decisioni relativamente al condono ormai scaduto dei redditi dei fabbricati. Com'è noto, tutta l'operazione di sanatoria fu costituita dalla dichiarazione dei redditi evasi di fabbricati (e pagamento delle imposte senza soprattasse e pene pecunarie) e si è svolta a colpi di decreto legge, l'ultimo dei quali è decaduto il 26 gennaio scorso e non è stato rinnovato. Secondo alcuni questa procedura è una delle cause dell'insuccesso parziale del condono: il decreto legge è un provvedimento d'urgenza che ha valore di legge, ma che perde efficacia fin dall'inizio, se non è convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione. Il contribuente temeva quindi, ed i fatti gli hanno dato ragione, di essere esposto alle conseguenze di un'autodenuncia nel caso (veri¬ ficatosi) di decadenza dell'ultimo decreto legge non convertito e non rinnovato. Altro elemento che ha influito negativamente sul condono è la mancata previsione di sanatoria per i redditi del 1988; continuando con i rinvìi, nel giugno prossimo, potremmo prevedere come sanabili anche quelli del 1989. Con queste premesse, il governo ha deciso di presentare ora un disegno di legge che, per entrare in vigore, dovrà essere discusso ed approvato dalle Camere, con il quale si riprendono, modificandoli, i testi dei decreti legge decaduti. Le conseguenze sono le seguenti: 1) le domande di sanatoria presentate fino al 15 dicembre scorso verranno convalidate, ma solo quando la nuova legge entrerà in vigore e se entrerà in vigore. Per ora restano autodenunce e solo la saggezza del governo potrà non considerarle tali; 2) verranno dalla nuova legge ri¬ stabiliti i controlli delle domande di condono e di quelle non presentate attraverso i Comuni; 3) verrà reintrodotta la dichiarazione del venditore sulla dichiarazione fiscale relativa ai fabbricati venduti, dichiarazione la cui mancanza determina la nullità dell'atto. Questa formalità, già prevista nei decreti legge, è venuta meno poiché l'ultimo decreto non è stato rinnovato e verrà reintrodotta con la nuova legge. Così, in un solo anno, le disposizioni saranno almeno tre: fino al 26 gennaio scorso l'ultimo decreto legge prevedeva la dichiarazione; attualmente la dichiarazione non è obbligatoria, ma solo fino all'approvazione della nuova legge che, secondo la proposta del governo, dovrà reintrodurla. Un susseguirsi di sì e di no che un po' sconcerta; 4) nel nuovo progetto non si parla più di dichiarazione dei redditi fondiari, ma del possesso indicato nella dichiarazione fiscale. Ci rendiamo conto che si tratta di un concetto diverso, ma non ne capiamo esattamente la portata. Sia l'ultimo decreto legge sia il disegno di legge prevedono che il notaio, al quale il venditore dichiari di non aver compreso il fabbricato nell'ultima dichiarazione dei redditi, deve trasmettere l'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette; entrambi i documenti soggiungono che tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale. Tutti i giornali hanno parlato del nuovo codice di procedura penale entrato già in vigore da mesi, ma gli uffici legislativi del governo non se ne sono accorti. Col nuovo codice l'articolo a cui fa riferimento non è più il 2 ma il 331. Gianfranco Gallo-Orsi