Il processo penale «processato»

Il processo penale «processato» In meno di tre mesi, il nuovo codice ha riscosso critiche dai magistrati di tutta Italia Il processo penale «processato» Al vaglio della Consulta le novità più contestate ROMA. Raffica di ricorsi alla Corte Costituzionale sulla riforma del processo penale. A meno di tre mesi dalla sua entrata in vigore, la magistratura di ogni parte d'Italia ha già messo sotto accusa gran parte delle novità del nuovo codice. A tempo di record i giudici della Consulta si occuperanno mercoledì in seduta pubblica dell'istituto del «rito abbreviato». Tra un mese toccherà, invece, al cosiddetto «patteggiamento». Davanti all'Alta Corte sarà poi discussa la posizione, che si assume lesa, delle vittime del reato che si costituiscono parte civile in un processo penale. Rito abbreviato. Dopodomani i giudici della Consulta (relatore sarà il professor Giovanni Conso) dovranno stabilire se è legittimo il dissenso immotivato da parte del pm per l'ammissione dell'imputato alla nuova procedura. Il caso è stato sollevato dal tribunale di Roma nel corso di un processo penale a carico di cinque banditi colti sul fatto con le armi in pugno durante una rapina, avvenuta nella capitale il 15 dicembre '88. Nella fase preliminare del dibattimento i loro difensori avevano chiesto al tribunale la definizione del processo con il rito abbreviato, introdotto dalla riforma del codice, ma applicabile con effetto retroattivo anche a vicende precedenti all'entrata in vigore della riforma. Ma il pubblico ministero, pur essendo stato interpellato, non si era pronunciato. Proprio per questo mancato parere il tribunale si è rivolto alla Consulta. Infatti il nuovo codice non prevede alcun obbligo per il rappresentante della pubblica accusa di motivare il suo dissenso alla richiesta del giudizio con il rito abbreviato. Quindi si precluderebbe al tribunale la possibilità di valutare questo mancato consenso e si priverebbe l'imputato della possibilità di ottenere, in caso di condanna, una notevole diminuzione della pena inflitta. Secondo il tribunale sarebbe, tra l'altro, irrazionale subordinare la concessione della riduzione di un terzo della pena al parere vincolante del pm, che nel nuovo processo è ora considerato, a tutti gli effetti, sullo stesso livello dell'imputato, e non più in posizione di supremazia. Di qui la presunta violazione di ben sette principi della Costituzione (si tratta degli articoli 3, 24, 25, 27, 102, 107 e 111). Per l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte, invece, sarebbe tutto in regola. Patteggiamento. Nel corso di un processo a carico di una giovane, accusata di possesso illegale di droga, il tribunale di Pistoia ha contestato la legittimità del cosiddetto patteggiamento tra difensori e pm introdotto dall'articolo 444 del nuovo codice di procedura penale. Nel caso esaminato il pm, dopo aver concordato sulla richiesta dei difensori, aveva espresso il suo consenso sulla pena di un anno e mezzo di reclusione e 2.milioni di multa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma il tribunale non si è detto d'accordo con la riforma, perché gli sarebbe indebitamente preclusa ogni valutazione degli elementi previsti dal codice penale con riferimento sia alla determinazione della pena base, sia della misura della sua diminuzione. In sostanza, tale preclusione violerebbe l'articolo 101 della Costituzione perché il collegio giudicante verrebbe privato del potere di determinazione di una pena adeguata alla gravità del reato, non in base ad una situazione rigorosamente prefissata dalla legge, ma a causa dell'esercizio cu un potere discrezionale attribuito alle parti (imputato e pm) e comunque non sindacabile. Parti lese. Nel corso di un processo penale il tribunale di Busto Arsizio ha, invece, lamentato che nella procedura di patteggiamento verrebbero ingiustamente violati i diritti della parte civile. Infatti, a differènza di quanto avviene nel giudizio abbreviato, il giudice non può pronunciarsi sulle richieste avanzate dalla parte lesa. Di qui il presunto contrasto con gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione. L'ultima parola è ora all'Alta Corte. Pierluigi Franz

Persone citate: Belmonte, Giovanni Conso, Paolo Di Tarsia, Pierluigi Franz

Luoghi citati: Busto Arsizio, Italia, Pistoia, Roma