L'abc della nuova Borsa

L'abc della nuova Borsa L'abc della nuova Borsa Che cambia per Piazza Affari Orientarsi tra le Sim e le Opa MILANO. Quando si parla di riforme del mercato finanziario italiano si fa spesso riferimento a delle sigle, a parole straniere, a definizioni in gergo che rischiano di creare confusione tra i risparmiatori. Ecco una sintetica guida per orientarsi tra Sim, Opa e insider trading. SIM. La sigla sta per Società d'intermediazione mobiliare. Nel disegno-legge dell'ex ministro del Tesoro, Amato, le Sim sono destinate a diventare le protagoniste dell'attività di intermediazione in Borsa, riducendo progressivamente il monopolio detenuto dagli agenti di cambio. La novità sostanziale è di natura giuridica con la trasformazione dell'operatore da persona fisica in società (per azioni o in accomandita) che deve garantire una maggiore solidità patrimoniale e offrire anche a banche e finanziarie la possibilità di operare in Borsa. Le Sim potranno essere costituite da agenti di cambio, banche, commissionarie, finanziarie, da soli o assieme. INSIDER TRADING. Si tratta di un reato finanziario riconosciuto come tale e quindi punito in iutti i Paesi occidentali. In Italia, invece, manca a tutt'oggi una legge (anche se qualche lento passo in avanti è stato compiuto) che colpisca questo reato. Se Ivan Boesky, uno dei maggiori protagonisti di questo tipo di scandalo finanziario, avesse operato in Italia anziché negli Usa non sarebbe stato condannato. Sinteticamente l'insider trading è l'utilizzo a fini speculativi di informazioni riservate. La discussione centrale, naturalmente, è legata a che si intende per informazione riservata. Perché si arrivi a riconoscere esplicitamente il reato di insider trading bisogna che l'informazione riservata sia sicura (cioè vera, non un'invenzione), non ancora diffusa al largo pubblico dei risparmiatori, e capace di condizionare le quotazioni di Borsa. La questione è delicata perché spesso coinvolge direttamente i vertici o funzionari di rilievo di società. La legge sull'insider, infatti, deve colpire i fruitori dei- le notizie riservate, ma anche disciplinare l'informativa societaria obbligando gli amministratori a pubblicizzare entro tempi ben precisi tutte le decisioni che possono avere un impatto sul mercato. OPA. L'offerta pubblica di acquisto è la disponibilità di un investitore ad acquistare, entro un periodo di tempo limitato e a un prezzo prefissato, un certo numero di azioni di una società quotata in Borsa. Nel nostro Paese non esiste una legge che renda obbligatoria l'opa, come avviene su altri mercati, in certe situazioni. Il provvedimento viene riconosciuto determinante soprattutto per tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza, nei passaggi di pacchetti di controllo. I casi in cui l'opa dovrebbe essere obbligatoria, ma la discussione è ancora apertissima, sono almeno due: a) quando c'è il trasferimento della maggioranza di una società; b) nel caso dell'acquisto di un numero di azioni, anche modesto, che consenta di raggiungerne il controllo. Franco Piga, presidente Consob

Persone citate: Franco Piga, Ivan Boesky

Luoghi citati: Italia, Milano, Usa