Il rebus delle telefonate
Il rebus delle telefonate Il rebus delle telefonate Chi deve autorizzare le intercettazioni? La legge lascia ampio spazio all'equivoco ROMA. Al centro della polemica tra il procuratore generale della corte d'appello di Roma Filippo Mancuso e l'Alto Commissario per la lotta alla mafia Domenico Sica c'è, come spesso accade in Italia, l'esatta formulazione di una legge ambigua che può essere interpretata in modo diverso, ingenerando equivoci. Il pg Mancuso sostiene che il prefetto Sica non poteva procedere ad alcuna intercettazione telefonica preventiva senza l'autorizzazione che il ministro dell'Interno Gava avrebbe dovuto concedergli di volta in volta. E comunque, pur accettando la tesi di un'unica autorizzazione valida in tutti i casi, salvo successiva revoca, l'Alto Commissario non ha mai ottenuto il necessario nulla-osta dal Viminale. Di qui l'illegittimità del suo comportamento perché il decreto, firmato da Gava il 18 novembre '88 e classificato «segreto», non conteneva alcuna delega a favore di Sica ad effettuare le intercettazioni telefoniche. Ma il prefetto antimafia replica che il suo operato è stato, invece, perfettamente regolare perché glielo consentiva l'articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge 6 settembre '82 n. 629, istitutivo dell'Alto Commissariato. Ed è proprio questa la disposizione al centro della contestazione: «All'Alto Commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza, compreso il potere di intercettazione telefonica, ai sensi dell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale». Quest'ultima norma è tuttora in vigore, perché è stata convalidata per il periodo successivo al 24 ottobre '89 dall'articolo 226 del decreto legislativo di attuazione della riforma del processo penale. E' quindi ancora valido oggi l'originario testo dell'articolo 226-sexies, secondo cui «a richiesta del ministro dell'Interno, o, su sua delega, esercitata anche a richiesta del questore, dei comandanti del gruppo dei carabinieri o della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare l'intercettazione preventiva di conversazioni telefoniche» quando sia necessaria per le indagini su gravi delitti. Tuttavia «gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni devono essere trasmesse al pm che ha autorizzato le operazioni». In pratica, secondo Mancuso, l'Alto Commissario non poteva effettuare le intercettazioni senza il benestare del ministro Gava. Ma per Sica non ve n'era bisogno. Chi dei due ha ragione? Un bel rebus, davvero. [p. 1. f.l La loto pubblicala ieri a pagina 2 nell'intervista a Corrado Carnevale non era del presidente della Prima sezione della Cassazione, ma di Corrado Carnevali, sostituto procuratore a Milano. Ce ne scusiamo con i due magistrati e con i lettori.
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