Fuori di prigione solo se non c'è pericolo

Fuori di prigione solo se non c'è pericolo LA LEGGE Fuori di prigione solo se non c'è pericolo ROMA. Ecco cosa dicono i primi tre commi dell'articolo 47 della riforma penitenziaria, poi sostituita dall'articolo 11 della legge «Gozzini». 1 «Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare». Nel computo della pena si deve tener conto del periodo di pena già espiato o di eventuali condoni. 2 «Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». 3 «L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza e presentata al tribunale di sorveglianza del luogo dove ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione». Ma la Consulta ha stabilito che non è più necessario il periodo di custodia cautelare, cioè si può stare in osservazione anche fuori dal carcere.

Persone citate: Gozzini

Luoghi citati: Roma