Risarcito il diritto alla salute di Giuseppe Alberti
Risarcito il diritto alla salute ASSICURAZIONI Sentenza dei giudici torinesi riconosce 25 mila lire al giorno agli infortunati Risarcito il diritto alla salute Per gli incidenti stradali indennità aggiuntiva Chi è rimasto vittima di un incidente stradale per colpa di un terzo, deve essere risarcito per ogni giorno di malattia, indipendentemente dal fatto che l'infortunio abbia determinato anche una perdita di guadagno. In genere, questo diritto viene contestato nelle trattative amichevoli dalle società assicuratrici o riconosciuto soltanto con modestissime somme a stralcio. Il tribunale di Torino, con una recentissima sentenza, ha invece stabilito che la sola lesione del «diritto alla salute» comporta un risarcimento da calcolare in venticinquemila lire per ogni giorno di invalidità temporanea. Se poi ci sarà un'eventuale perdita economica (ad esempio se si tratta di un artigiano, di un professionista o di un apprendista che non riceve le indennità Inps) essa dovrà esser calcolata e liquidata a parte e in aggiunta. Non si tratta di un principio nuovo perché in questo senso già si erano pronunciate in tal senso la Cassazione e la Corte Costituzionale: ma la IV sezione del tribunale di Torino (quella che tratta quasi tutte le cause di infortunistica) ha così voluto indicare dei criteri minimi di risarcimento, basati sulla «casistica giurisprudenziale» ed in particolare sull'orientamento della corte d'appello di Torino, competente per il Piemonte e la Valle d'Aosta. La sentenza non si limita alla liquidazione del «danno biologico» per la malattia ma indica anche i criteri che di regola i giudici seguiranno. A differenza dalla tendenza della magistratura ligure (che preferisce applicare un rigido metodo tabellare che tiene conto moltissimo dell'età dell'infortunato) l'orientamento piemontese è di indicare dei «minimi di base suscettibili di eventuali correttivi», a seconda dei casi. Questi minimi sono indicati in un milione e centomila lire per ogni punto per le «microinvalidità permanenti» (fino al cinque per cento), un milione e cinquecentomila lire sempre per ogni punto dal sei al dieci per cento, da un milione e seicentomila lire a tre milioni per ogni punto per le invalidità più serie e sempre con riferimento alla «lesione alla salute». Come per la malattia l'eventuale invalidità «specifica» (cioè quella che influisce sulla capacità di lavoro, come il caso di un muratore che soffra, in conseguenza di un trauma, di vertigini e non possa più salire su impalcature) deve esser risarcita a parte. Per il «danno morale» si indicano cinquecentomila lire per ogni «punto», sempre come minimo, suscettibile di un aumento fino a settecentocinquantmila nei casi più gravi. Perché spetti il «danno morale» occorre, però, che il giudice ravvisi una precisa colpa: se condanna in base ad una «presunzione» di legge (come nel caso del pedone investito senza che sia ben chiarita la dinamica dell'incidente) i danni morali non spettano. «Si ritiene che in questo mo¬ do si sia offerto un criterio di liquidazione utile alle parti», dice la sentenza ed è chiaro che si vuole evitare che giungano nelle aule di giustizia tante controversie in cui fra l'assicurazione e il danneggiato non vi sono altri motivi di contrasto se non il metodo per tradurre in lire un determinato danno. Ridurre il contenzioso inutile significa anche affrontare più rapidamente casi veramente controversi ed importanti. Vi è da augurarsi che l'invito sia raccolto e si evitino sia richieste di danno esorbitanti sia offerte risarcitorie irrisorie. Vediamo quali potrebbero essere le ripercussioni economiche per un lavoratore dipendente: se dall'incidente è derivata un'invalidità temporanea, poniamo, di trenta giorni, al malcapitato andranno, oltre allo stipendio, settecentocinquantamila lire, che, tra l'altro, non dovrebbero nemmeno essere sottoposte alle ritenute fiscali. Giuseppe Alberti
Luoghi citati: Piemonte, Torino, Valle D'aosta
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