Così si paga l'Isi sulla quota di portineria

Così si paga l'Isi sulla quota di portineria GUIDA ALLE TASSE D'AUTUNNO Così si paga l'Isi sulla quota di portineria UNO dei problemi non risolti dell'Isi riguarda le portinerie. Su questi accessori degli alloggi (normalmente) in condominio si è molto parlato ed occorre premettere che la portineria è censita a catasto in una partita diversa da quelle nelle quali sono censiti gli alloggi al cui servizio sono destinati i locali condominiali. Interpretando- rigidamente la legge nella sua dizione letterale, occorrerebbe concludere che tutti i condomini sono obbligati a pagare Tisi sulla portineria per la quota millcsimale di possesso; possiamo aggiungere che, qualora l'alloggio costituisca la dimora stabile del contribuente e dei suoi familiari, la quota di portineria attinente l'alloggio dev'essere considerata un accessorio. Come tale pagherà il 2 per mille di imposta mentre non è il caso di sollevare il problema della franchigia, in quanto essa viene detratta una volta sola e il valore dell'alloggio è sicuramente capiente. Ciascun condomino dovrà quindi pagare il 2 per mille o il 3 per mille sulla sua quota di portineria. Non sembra possibile il pagamento fatto dall'amministratore del condominio "cumulativamente, in quanto nel 740 del 1993 non si trovereb- 1 mul be una corrispondenza con i versamenti. Riteniamo invece che l'amministratore debba comunicare ai condomini i dati catastali della portineria in millesimi di competenza. Anche se la portineria è censita in una partita catastale a sé, occorre però chiarire che, quale accessorio dell'alloggio, i millesimi su di esso passano da una persona all'altra col trasferimento dell'alloggio anche se la portineria non è citata nell'atto o nella dichiarazione della successione: è questa una conseguenza dell'accessorietà. Da ciò deriva che le partite catastali delle portinerie non sono quasi mai aggiornate e non rappresentano un punto sicuro di riferimento. Piuttosto esaminiamo il computo eseguito per determinare la consistenza delle unità del gruppo A (abitazione) ai fini degli estimi che viene eseguito dal catasto. Cal¬ colata la consistenza dei vani e degli accessori (per esempio: soffitta e cantina) vengono conteggiate in percentuale le utilità comuni tra le quali vengono ricordati cortili, atrii, guardiole, locale caldaia ecc. Orbene, con un piccolo, ma produttivo, sforzo di interpretazione si dovrebbe poter sostenere che il valore dell'alloggio catastalmente considerato comprenda anche il valore della quota millesimale della portineria. Anche ai fini dell'Isi si risparmierebbero quintali di carta e nel 740 la portineria non dovrebbe comparire. Si tratterebbe di un'interpretazione estensiva, ma semplificatrice che farebbe risparmiare molto tempo agli stessi funzionari, probabilmente più costoso dell'introito di tutte le portinerie esistenti. Su questo argomento si aspetta una risposta del ministero delle Finanze che speriamo sollecita. Naturalmente, quando la portineria sia stata data in locazione a terze persone oppure sia stata destinata ad altri usi, essa non potrà più essere considerata accessorio degli alloggi e sconterà l'imposta comunque del 3 per mille a carico dei comproprietari ciascuno per la sua quota Gianfranco Gallo-Orsi irsi |

Persone citate: Tisi