Nel mirino del fisco il saldo del 9 luglio

Nel mirino del fisco il saldo del 9 luglio m L'ISPERTO ^1 Nel mirino del fisco il saldo del 9 luglio IMPOSTA straordinaria sui depositi bancari e postali si applica con l'aliquota del 6 per mille sul saldo contabile del 9 luglio scorso. La situazione è anomala in quanto l'imposta è entrata in vigore, con la legge n. 359, l'I 1 luglio: essa pertanto, per certi versi, è retroattiva. Pur avendo questo carattere, l'imposta non si applica sui depositi esistenti il 9 luglio 1992, ma che sono stati estmti il giorno successivo, 10 luglio. Infatti, l'estinzione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge. Questa regola non ha valore invece per i conti dai quali il 10 luglio è stata prelevata una rilevante somma di denaro poiché, in tal caso, il conto esisteva anche 1' 11 luglio e l'imponibile dato dal saldo contabile del 9 luglio. La legge non prevede, ma sono sicuramente applicabili, le convenzioni internazionali. Pertanto l'imposta non viene applicata per i conti di chi risieda in Stati con i quali l'Italia ha una convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni, che si applica anche all'imposta patrimoniale. Gli Stati sono: Austria, Bulgaria, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Grecia, Jugoslavia, Lussemburgo, Norvegia, Romania, Sri Lanka, Svezia, Svizzera e Ungheria. I residenti in questi Stati, per non essere soggetti ad imposta patrimoniale sui depositi, devono presentare alla banca presso la quale hanno un conto o un deposito un cer| tificato dell'autorità fiscale I dello Stato nel quale sono re- sidenti; detto certificato, oltre alla residenza estera, deve attestare che per quanto a conoscenza non esistono stabili organizzazioni o basi fisse in Italia degli interessati. Qual è il destino dei cosiddetti assegni viaggianti? Si tratta degli assegni che sono stati emessi prima del 9 luglio, ma che il 9 luglio non erano ancora pervenuti alla banca per l'addebito sul conto. Essendo stati contabilizzati dopo il 9 luglio il saldo contabile non può tener conto di questi assegni, il cui importo è quindi soggetto ad imposta. Con l'approvazione della legge, il 6 per mille di tutti i depositi risultanti dal saldo contabile è divenuto indisponibile per il titolare. In altre parole, il cliente che aveva presso la banca un conto di lire 10 milioni, poteva disporre solamente di lire 9.940.000 poiché lire 60 mila sono rimaste bloccate. Gli interessi però hanno continuato a decorrere fino a quando la banca non ha effettuato il prelievo. L'istituto di credito vi provvedere quando lo riterrà opportuno, ma non oltre il 15 settembre 1992. Vi saranno pertanto prebevi in date diverse. Gianfranco Gallo-Orsi irsi | pi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi