Proprietari attenti alla legge sull'esproprio
Proprietari attenti alla legge sull'esproprio IL CITTADINO Proprietari attenti alla legge sull'esproprio ROPRIETARI di terreni sotto esproprio, attenzione. Dopo ben 12 anni il Parlamento ha finalmente colmato il vuoto normativo che si era determinato a seguito delle clamorose sentenze con cui la Corte Costituzionale aveva cancellato la legge Bucalossi. Il nuovo criterio per la determinazione dell'indennità di esproprio delle aree fabbricabili è di grande rilievo economico perché interessa tutte le espropriazioni attualmente in corso in Italia riguardanti opere pubbliche, costruzioni di strade, autostrade, aeroporti, impianti sportivi, acquedotti, impianti di depurazione, nonché l'istituzione di parchi e giardini pubblici. Al testo del decretone fiscale dell'11 luglio scorso le Camere hanno, infatti, aggiunto l'articolo 5 bis che contiene una miniriforma della materia in attesa di un'organica regolamentazione di tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte o per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico - territoriali e no - o, comunque, preordinate alla realizzazione di opere o di interventi dichiarati di pubblica utilità. In base alla nuova legge (è la numero 359 dell'8 agosto scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 190 del 13 agosto), l'esproprio di aree può riguardare terreni edificabili o zone agricole. Per i terreni edificabUi l'indennità sarà pari alla media tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato. L'importo così ottenuto dovrà, poi, essere ridotto del 40 per cento. In pratica, è stato espressamente convalidato il criterio introdotto ben 107 anni fa dalla legge per il risanamento di Napoli (è la numero 2892 del 1885), ma con due correttivi: primo, il reddito dominicale, ricavabile dai dati del catasto terreni, deve essere sommato al valore venale, determinato in base alla libera contrattazione di mercato con riferimento ad aree che abbiano caratteristiche e superfìci analoghe a quelle sotto esproprio. Il risultato va, poi, diviso per due; secondo, sull'importo così -ottenuto scatta un'ulteriore riduzione del 40 per cen¬ to. Ma quest'ultima riduzione non si applica se il proprietario di un'area edificabilc, prima che si sia concluso l'iter burocratico della procedura di esproprio, si accorda per la cessione volontaria del terreno. In questo caso, pertanto, il proprietario sotto esproprio otterrà un indennizzo più alto perché non perderà il 40 per cento del valore dell'area determinato con il nuovo metodo di stima. L'articolo 5 bis della legge 359 precisa che per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Di conseguenza per determinare il valore venale dell'area occorre tenere conto dell'edificabilità del terreno che spetti di diritto, cioè che risulti dal piano regolatore e sia documentata con un certificato di destinazione urbanistica, oppure di fatto, in base alla edificabilità potenziale della zona in cui si trovi l'area. I criteri ed i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto saranno, tuttavia, meglio definiti con un apposito regolamento che dovrà essere emanato dal ministro dei Lavori pubblici Merloni. Per l'esproprio delle aree agricole e di quelle che non sono, comunque, classificabili come fabbricabili, la nuova legge stabilisce, invece, che continua ad applicarsi il criterio del valore agricolo introdotto dalla legge numero 865 del 1971 e successive modifiche, riconosciuto più volte perfettamente legittimo dalla Corte Costituzionale. La nuova normativa si applica per fissare l'indennità di esproprio in tutti i procedimenti ancora in corso. Dovranno, quindi, essere rifatti i conti in tutte le migliaia di vertenze pendenti davanti alla magistratura. Pierluigi Franz
Persone citate: Bucalossi, Merloni, Pierluigi Franz
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