Prova d'esodo per quattro milioni di Giuseppe Alberti

Polizza anti-furto in albergo ASSICURAZIONI Per i viaggi Polizza anti-furto in albergo E' vero che i topi d'alloggio operano con più tranquillità in epoca di ferie quando gran parte degli appartamenti sono disabitati, ma è anche vero che anch'essi si trasferiscono nelle località di villeggiatura per «lavorare», appunto, in pensioni, alberghi, cabine balneari, campeggi e villaggi turistici ecc. Quali i diritti dei derubati e quali le responsabilità dell'albergatore quando il cliente è vittima di un furto? La materia è regolata da un'apposita sezione del codice civile, modificata in larga parte da una legge del 1978. Essa prevede, in linea di massima, che gli alberghi (cui sono equiparate le case di cura, gli stabilimenti balneari, i vagoni letto) siano responsabili della distruzione e del furto le cose portate dal cliente. La predetta legge ha fissato un limite pari a 100 volte il prezzo «dell'alloggio per giornata». Qui sorge un primo problema perché nel caso di ristoranti o stabilimenti balneari, la legge non dice nulla e, per analogia, si deve ricorrere al costo del pasto o dell'affitto della cabina. Se il pernottamento per persona importa la spesa di 100 mila lire, il limite risarcitorio diventa di 10 milioni di lire. In alcuni casi, la responsabilità è illimitata: ciò avviene quando un oggetto è stato consegnato in custodia (ad esempio pellicce e preziosi) o quando l'albergatore ha rifiutato di ricevere in custodia gli oggetti o, in fine, quando si prova una colpa dell'albergatore o dei suoi dipendenti. Queste disposizioni non si applicano, però, ai veicoli o alle cose lasciate in auto. Sembrerebbe quindi, che la legge tuteli in modo abbastanza efficace il cliente. Nella realtà, però, è assai difficile ottenere un risarcimento. La prima astuzia degli albergatori in malafede consiste nel dimostrarsi estremamente disponibili a parole per poi contestare che non sia stata fatta un'immediata denuncia: la legge del '78, infatti, prevede che il danneggiato decada da ogni diritto quando «denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato». Ma, soprattutto, il problema è quello della prova dell'esistenza degli oggetti sottratti, del valore delle cose rubate, e del fatto stesso che siano state danneggiate o siano scomparse in albergo. Quando esistono assicurazioni, le cose vanno un po' meglio perché l'interessato è portato a denunciare onestamente il fatto, anche se esistono franchigie a suo carico. In genere, esse prevedono che la società non paghi, se non il 90 per cento del danno, e soltanto il 50 per cento se si tratta di preziosi non dati in consegna. Un altro ostacolo nasce dalle norme di legge che obbligano a intentare eventuali cause nel luogo dove si è svolto il fatto e, quindi, ciò comporta difficoltà ed aggravi di spese tali da scoraggiare, per lo più, l'idea di tutelare i propri diritti davanti a un giudice, distante magari 1000 km dalla propria residenza. Giuseppe Alberti