«Ecco perché ho ragione io» di Roberto Martinelli

«Ecco perché ho ragione io» SOFRI «Ecco perché ho ragione io» articolo di Roberto Martinelli - «Perché a Sofri non tocca Carnevale» contiene alcune opinioni, che non discuto, e alcuni dati di fatto. I dati di fatto sono inesatti. La rotazione introdotta in Cassazione per i processi di «mafia e terrorismo» non poteva riguardare il ricorso dei miei coimputati. Vorrei ricordare che quando si parla di «terrorismo» in sede giudiziaria non lo si fa come nelle conversazioni comuni, e si ricorre a precise configurazioni giuridiche. Nel nostro caso, il pretesto del trasferimento di sezione si riferisce alla definizione contenuta nella legge del 1980, nota come «Legge sui pentiti». Infatti il decreto della Cassazione che fissava i ricorsi soggetti da allora in poi alla rotazione menziona «i reati aggravati dal fatto di essere stati commessi per finalità di terrorismo ai sensi della legge 6/2/1930». Fatto sta che nel processo Calabresi non si è mai evocata l'aggravante prevista dalla legge del 1980 per la elementare ragione che l'omicidio di Calabresi avvenne nel 1972, cioè otto anni prima, e le leggi non sono (non dovrebbero essere) retroattive. Questo esaurirebbe già la questione. Ma c'è di più: nel nostro processo, dopo una ambizione iniziale di coinvolgimenti a man salva (compreso Mauro Rostagno, che aveva ricevuto un avviso e se lo portò nella tomba) accusatori e giudici ebbero cura di limitare il capo d'imputazione, escludendo di sollevare l'addebito di banda armata, o di associazione sovversiva. Nell'unico dibattimento cui ho partecipato, nell'Assise di primo grado, il presidente sottolineò esplicitamente questa limitazione «insuperabile». Dunque c'era una dóppia questione, giudiziaria e stori. a-politica. Sul piana giudizia-, 1^istrutton^,tprrJc^sSo e"Ser£* tenza trattarono l'omicidio come un omicidio comune. Sul piano storico-politico, la sentenza otteneva l'effetto di retrodatare al 1972 l'esordio del terrorismo di sinistra, e di addebitarlo più direttamente con «Lotta Continua» al «Movimento» del 19 68-'69. Ecco perché quando il processo è arrivato in Cassazione è stato assegnato d'ufficio alla Prima Sezione, e vi è rimasto a lungo, al punto che il collegio giudicante era fissato, il relatore nominato, le carte studiate, la sentenza imminente. A questo punto è arrivata una richiesta dell'avvocato di Marino. (E' piuttosto ironico sentir dire che io, e i miei coimputati, «volessimo Carnevale», quando non avremmo potuto muovere un dito per questo, mentre il difensore di Marino fa richiesta di un collegio, per favore, più severo...). Costui, secondo la ricostruzione di Martinelli, «manifesta il suo stupore e chiede spiegazioni del perché un processo di omicidio per finalità di terrorismo sia finito in una sezione diversa». Stranissime cose, lo stupore che si sveglia due mesi dòpo la fissazione del collegio giudicante, e le spiegazioni richieste, dato che Ù processo non era mai stato per «finalità di terrorismo». Qual è la trovata? Che a Marino era stata applicata, a sconto, l'attenuante prevista dalla legge del 1979-'80 peri «pentiti». Ma le attenuanti possono essere retroattive, le aggravanti no. Invece il primo presidente aggiunto della Cassazione, Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, deposita il 4 maggio in Cancelleria un ordine di servizio nel quale dichiara che «l'attenuante va considerata equivalente all'aggravante», sottrae il ricorso alla Prima Sezione e lo assegna alla Sesta. Così, con un foglietto lasciato in portineria, la Presidenza della Cassazione introduce nel processo Calabresi la qualificazione - non morale, né storico-politica ma giuridica di «terrorista» - che in tutto il suo corso era stata evitata. Con lo stesso foglietto, spoglia delle sue funzioni un giudice costituito da tempo, e anzi alla vigilia della conclusione. Ma quel giudice, che lo era già all'inizio, è diventato in quei due mesi a maggior ragione il giudice naturale degli imputati. Con ciò, la fiducia nel giudice cui ogni imputato ha diritto è minata irreparabilmente. E' quello che chiamo la piccola Los Angeles della Cassazione italiana; la Los Angeles, intendo, del processo aTpòIiziòfti^ic^mori" del nero Rodney King. Non so da chi sia composta qui la Sesta Sezione, leggo sui giornali che la Prima contiene dei negri. La Presidenza della Cassazione sostiene di aver così rimediato a un errore. Mi permetto, dalla infima posizione in cui mi trovo, di formulare un suggerimento. Il Presidente della Cassazione ha scritto, catalogando i reati che vanno soggetti alla rotazione, la frase seguente: «Reati aggravati dal fatto di essere stati commessi per finalità di terrorismo...». A scanso di ulteriori errori, si può scrivere: «Reati attenuati dal fatto di essere stati commessi». Grottesco? Sono d'accordo. Mi rendo ben conto della tortuosa e macchinosa ricostruzione di questo percorso. Ma il punto è lì. Come scrive Martinelli, se le cose stessero così un gravissimo abuso «sarebbe stato commesso dal vertice supremo della corporazione giudiziaria». Io credo che le cose stiano così. Magari fosse un «equivoco»: avrei cura di chiedere scusa e andrei qui sotto a cena. Peccato. Adriano Sofri ■IH |

Persone citate: Adriano Sofri, Calabresi, Martinelli, Mauro Rostagno, Rodney King, Sofri

Luoghi citati: Los Angeles