Condono fiscale al via Le istruzioni per l'uso

Condono fiscale al via Le istruzioni per l'uso Ultima circolare, scatta la sanatoria Condono fiscale al via Le istruzioni per l'uso Proroga ad alcune categorie: 3 anni I ritardi costeranno il 12% in più ROMA. Si chiude 1'«operazione condono», l'artificio che permetterà ai contribuenti di chiudere ogni eventuale capitolo ancora aperto con il Fisco e allo Stato di recuperare fondi senza affrontare la montagna di ricorsi dei cittadini. La sanatoria riguarda infatti tutte le imposte e ogni errore, dimenticanza o evasione. Con una circolare, diffusa ieri, a undici giorni dalla scadenza (per la denuncia c'è tempo invece fino al primo giu- So) il ministero delle Finanze fornito una serie di istruzioni che integrano quelle corredate ai modelli di dichiarazione approvati fin dal 29 gennaio con un decreto di Formica. Nella circolare, in particolare, si annnuncia che sono stati prorogati di 3 anni i termini per l'accertamento - ai fini delle imposte sui redditi per imprenditori in regime di contabilità semplificata e degli esercenti arti e professioni - relativi agli anni 1983 e 1984. Pertanto gli uffici delle imposte possono rettificare le annualità '83 ed '84, rispettivamente fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993. Quindi i contribuenti che rientrano nelle categorie suddette, e che intendano sanare la propria posizione in relazione a tali annualità, possono presentare dichiarazioni integrative anche per gli anni '83 e '84. Le nuove istruzioni si sono rese necessarie - spiega la nota ministeriale - a causa delle modifiche legislative intervenute dopo la pubblicazione dei decreti di approvazione dei modelli di condono e delle relative modalità di compilazione. I nuovi termini, previsti nella circolare odierna per i redditi relativi agli anni 1983-'84, «si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990». La circolare illustra anche la «sanatoria relativa ai versamenti d'imposta o di ritenuta» e che riguarda versamenti omessi, ritardati od insufficienti. In particolare si rivolge «a quei contribuenti o sostituti d'imposta» che, pur avendo esattamente evidenziato nelle dichiarazioni le imposte e le ritenute, «ne hanno omesso o ritardato il relativo versamento o l'hanno eseguito in misura insufficiente». I versamenti, in questo caso, devono essere eseguiti maggiorati, a titolo di interessi, del 12% sull'ammontare delle somme dovute. Versamento da effettuare in due rate di eguale importo: entro il 20 maggio 1992 e nel mese di luglio '92. La seconda parte della circolare è dedicata all'Iva, nella quale viene illustrata la casistica del condono relativamente a sei fattispecie: controversie per le quali, alla data del 1° gennaio '92, non siano intervenuti accertamenti definitivi o pronunce, delle commissioni tributarie, non più impugnabili; definizione dell'imposta relativa alle annualità per le quali sia stata presentata la dichiarazione annuale e non siano stati notificati avvisi di rettifica od accertamento; presentazione di dichiarazioni annuali omesse o rettificate in aumento; definizione delle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre scorso; sanatoria relativa ai versamenti d'imposta; esonero degli enti locali dalla presentazione delle dichiarazioni annuali versando una determinata somma a titolo di oblazione.

Persone citate: Formica

Luoghi citati: Roma, Sicilia