L'incidente di caccia sarà sempre risarcito

L'incidente di caccia sarà sempre risarcito r IL CITTADINO L'incidente di caccia sarà sempre risarcito AD un cacciatore milanese, Paolo A., spetta certamente l'Oscar della sfortuna. Ha perduto totalmente la vista all'occhio destro dopo essere stato colpito di rimbalzo da un pallino sparato contemporaneamente da due amici che durante una battuta erano vicino a lui. Ma, nonostante l'assicurazione obbligatoria sugli incidenti di caccia, rischia di non essere neppure indennizzato, perché anche la Corte Costituzionale si è detta impotente a risolvere questo «caso». In precedenza il tribunale civile di Monza, pur avendo accertato che era stato un solo pallino delle due cartucce a ferire lo sfortunato cacciatore e che il colpo era stato sicuramente esploso dal fucile di uno dei due compagni di battuta, non aveva potuto individuare il responsabile dell'incidente, perché i cacciatori avevano sparato nello stesso momento. I giudici erano così giunti alla conclusione che la colpa del grave infortunio era addebitabile ad uno dei due cacciatori. Ma non erano stati in grado di stabilire chi fosse il vero colpevole. Al tribunale non era, quindi, rimasto altro che rivolgersi all'Alta Corte proprio perché - a differenza di quanto previsto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto per gli incidenti stradali causati dai pirati della strada - non esisteva nella legge n. 968 del '77 alcun Fondo di garanzia per le vittime degli incidenti di caccia causati da cacciatori non identificati. Ma anche i giudici della Consulta si sono dovuti arrendere, ritenendo insindacabile la scelta operata 15 anni fa dal Parlamento che non aveva ipotizzato un simile caso. Di qui la «inammissibilità» dell'eccezione sollevata dal tribunale. Le speranze del signor Paolo di ottenere un adeguato risarcimento sono ora appese ad un filo. Difatti, l'art. 25 della legge n. 157 dell' 11 febbraio '92 istituisce presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia. Da oggi (è il 15° giorno dalla pubblicazione della nuova legge sulla caccia sul suppleI mento alla Gazzetta Ufficiale | del 25 febbraio) saranno. qttnr2fisèptpcomlmncaepnvmddsigpaennamrgcsntdscdmndnfvdv quindi, risarciti i danni causati a terzi dall'esercizio dell'attività venatoria: 1) se non viene identificato il cacciatore responsabile di un incidente; 2) se il cacciatore, pur identificato, non è assicurato per responsabilità civile. Nel primo caso l'indennizzo è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 20% con il limite di 750 milioni per ogni persona danneggiata. Nel secondo caso il risarcimento è dovuto per i danni alla persona con lo stesso limite massimo di 750 milioni, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore ad un milione e per la parte eccedente tale importo sempre col limite di 250 milioni. Il nuovo Fondo di garanzia non ha, però, effetto retroattivo. Il signor Paolo avrà, comunque, la possibilità di chiedere un ulteriore intervento della Consulta per la grave discriminazione ai suoi danni, in quanto - a differenza di oggi - la vecchia legge del '77, pur prevedendo l'obbligo di assicurazione per chi intende esercitare l'attività venatoria, non contemplava un meccanismo di copertura dei danni alla persona anche nel caso di mancata identificazione del responsabile dell'incidente. Si ricorda che la nuova legge 157 del '92 prevede che la caccia può essere esercitata solo dai cittadini maggiorenni, muniti della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale di 1 miliardo per ogni sinistro (di cui 750 milioni per ogni persona danneggiata e 250 milioni per danni ad animali e cose), nonché di una polizza per infortuni connessa all'attività venatoria con un massimale di 100 milioni per morte o invalidità permanente. Pierluigi Franz

Persone citate: Paolo A., Pierluigi Franz

Luoghi citati: Monza