Un freno alle truffe col leasing

Un freno alle truffe col leasing Dall'Alta Corte Un freno alle truffe col leasing ROMA. Tempi duri per ladri, ricettatori e truffatori. D'ora in poi sarà più difficile raggirare il proprietario di beni mobili (compresi Tir, pullman, auto, scavatori, gru o computer) dati in leasing, oppure riciclare vetture rubate. Grazie a un intervento della Corte Costituzionale, le società che concedono in affitto beni mobili, anche di rilevante valore, saranno molto più tutelate rispetto ai numerosi e fantasiosi meccanismi di furto messi in opera ai loro danni. L'Alta Corte ha infatti cancellato la norma del codice di procedura civile (è il primo comma dell'articolo 705) che impediva al proprietario di riappropriarsi di un bene mobile o di riaffittarlo prima della fine del processo per truffa, anche se vi era un serio rischio di danno irreparabile. Norma che, paradossalmente, consentiva invece a un ladro o a un ricettatore che possedeva temporaneamente questo bene, pur non avendolo pagato, di continuare a utilizzarlo. La modifica era stata sollecitata da un'eccezione sollevata un anno fa dal pretore di Messina, sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, nel corso di un giudizio di riappropriazione di una ruspa di proprietà della Fiat Geotech, che la società aveva concesso in leasing a un cittadino. Quest'ultimo, dopo aver pagato la ruspa con assegni a vuoto, l'aveva rivenduta per 68 milioni a un conoscente che, a sua volta, aveva rilasciato assegni a vuoto per la maggior parte del prezzo pattuito. La decisione dell'Alta Corte è di notevole rilievo. Ad esempio, chi dà in affitto un qualsiasi bene mobile, come una vettura, potrà ora far valere su di esso i suoi diritti di proprietà, anche se l'affittuario avesse una causa in corso riguardante il bene che ha affittato. Interventi di tutela-saranno possibili anche per contrastare i grossi giri di auto rubate, spesso trafugate proprio con la tecnica utilizzata nel caso della ruspa. Prendiamo il caso di un affittuario che rivende la «propria» auto usata, dopo aver falsificato telaio e targhe. Prima dell'innovazione, non sorgeva alcun problema se costui fosse stato arrestato all'atto della falsificazione. Ma era quasi impossibile recuperare la vettura quando questa fosse già passata nelle mani di un terzo - o di un complice - che avrebbe potuto rivenderla a una quarta persona, magari ignara di acquisire merce «sporca»: in attesa della conclusione delle opportune azioni giudiziarie, la società che aveva concesso il bene in leasing non avrebbe potuto intraprendere alcuna azione a tutela della sua proprietà. La norma ora bocciata dalla Consulta poteva avere conseguenze paradossali anche nel settore immobiliare per chi, ad esempio, costruiva su un terreno poi dichiarato «nel possesso» di un'altra persona. [p. 1. f.]

Luoghi citati: Francavilla Di Sicilia, Messina, Roma