Formica ci ripensa ma resta il caro-casa

Formica ci ripensa ma resta il caro-casa r IL CITTADINO Formica ci ripensa ma resta il caro-casa tempo di record il mi.nist.ro Formica ha accolto la proposta che, su richiesta di molti cittadini, avevamo lanciato una settimana fa in questa rubrica. E' stata cancellata, infatti, la norma fiscale che penalizzava l'acquisto della prima casa. Giovedì scorso, infatti, il Consiglio dei ministri ha varato un decreto-legge con cui è stato ripristinato il sostanzioso beneficio fiscale per chi acquista un alloggio da destinare a prima casa (tassa di registro o Iva nella misura fissa del 4% - anziché, rispettivamente, del 10% o del 19% - del valore dichiarato nel rogito notarile) anche se già possiede un appartamento in un'altra città. Si tratta di una modifica che consente al di risparmiare anche parecchie decine di milioni di lire. Ad esempio, grazie al nuovo decreto-legge, un emigrante che vive da anni in affitto in città può acquistare un alloggio con lo sconto fiscale della legge Formica anche se risulta già proprietario di una casetta al suo paese. L'articolo 3, secondo comma, della legge n. 415 del 31 dicembre '91 aveva, invece, vietato una simile possibilità. Di conseguenza chi già possedeva un miniappartamento al mare, in montagna o in campagna o aveva, comunque, acquistato o ereditato un'unità immobiliare in una qualsiasi località italiana non avrebbe potuto più beneficiare degli sconti fiscali sull'acquisto del primo alloggio nella città dove lavora e risiede. Ringraziamo sentitamente il ministro Formica per la sensibilità e il coraggio mostrati nel modificare dopo appena due settimane questa disposizione-capestro. Tuttavia, anche il nuovo decreto, che passa ora all'esame delle Camere, dovrebbe essere in alcuni punti perfezionato. Primo. Appare iniqua la norma che prevede una penalità del 30% delle normali imposte per chi rivende la prima casa se non sono ancora trasc rsi cinque anni dalla data del rogito di acquisto. In pratica, se si considera che la normale imposta di registro è dell'8% cui si aggiunge un ulI teriore 2% per imposta cataI stale e di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, il contribuente dovrà in questo caso pagare al fisco il 13% (cioè il 10% più il 3%, pari al 30% di maggiorazione). Subirà quindi, una maggiore tassa del 9% (13% meno 4% della «Formica») da calcolare sul prezzo dichiarato nell'atto notarile. Ad esempio, se il signor Rossi, pur possedendo un appartamento in Liguria, acquista oggi a Torino per 400 milioni di lire un alloggio da destinare a prima casa versando una tassa di 16 milioni di lire (cioè il 4% di 400 milioni in applicazione della legge «Formica»), dovrebbe pagare al fisco una penale di ben 36 milioni di lire (cioè il 9% di 400 milioni) se lo rivendesse prima del '97 anche se per acquistare un altro appartamento da destinare a prima casa. Per di più, scatterebbe anche una pesante tassazione Irpef, perché la rivendita dell'alloggio prima di 5 anni dalla data di acquisto è giudicata dal fisco un'«operazione speculativa» senza alcuna possibilità per il contribuente di dimostrare il contrario. Secondo. Fa, poi, discutere che la Formica-casa sia ufficialmente diventata una tantum. Insomma, chi ha già usufruito almeno una volta di questa agevolazione fiscale non può più avvalersene. Difatti, la nuova norma non tiene conto della situazione familiare di molti contribuenti che non potrebbero più acquistare un nuovo alloggio - da destinare sempre a prima casa - nella città dove lavorano e risiedono, se l'attuale appartamento non è più sufficiente per le loro esigenze (ad esempio, per la nascita di uno o più figli) o, al contrario, se la casa è divenuta troppo grande (ad esempio, per la morte di un congiunto o a seguito di separazione o divorzio). Signor ministro Formica, Le sembrano infondate queste lamentele? Pierluigi Franz inz

Persone citate: Formica, Pierluigi Franz

Luoghi citati: Liguria, Torino