Mediatori stop agli abusivi

: Il Parlamento cambia le regole per l'accesso alla professione Mediatori, stop agli abusivi Una legge crea l'agente immobiliare Doc Per gli agenti immobiliari si prospetta un futuro che tutelerà e nobiliterà la loro professione. Infatti è stata presentata una proposta di modifica della legge che regolamenta la mediazione immobiliare: la numero 39, promulgata il 3 febbario del 1989. Ne sono promotori il deputato repubblicano Guglielmo Castagnetti, il socialista Paolo Babbini e il missino Filippo Berselli. Scopo della proposta è colpire gli agenti improvvisati, senza professionalità, che tanti danni hanno fatto in passato e che, anche se in misura ridotta, ancora continuano a farne. Una lotta all'abusivismo che va condotta non solo con misure ammnistrative, ma anche sanzioni penali. In un'intervista alla rivista specializzata «Metroquadro» l'onorevole Castagnetti ha detto che gli agenti immobiliari hanno ragione da vendere. «E' necessario dare precisi connotati agli operatori di questo settore - ha aggiunto - non soltanto per definire i requisiti professionali degli agenti immobiliari, ma anche e soprattutto per tutelare il cittadino consumatore». Gran parte degli agenti immobiliari sono inquadrati nella Fiaip (federazione degli agenti immobiliari professionali) e nella Fimaa (affiliata alla Confcommercio). La richiesta prin¬ cipale è che l'accesso alla professione non debba avvenire solo per titolo (in passato si era verificato che addirittura potevano avere accesso alla professione i cuochi e non i geometri, norma poi corretta con il regolamento d'attuazione), ma vi debbano essere anche altri requisiti. Gli articoli che compongono le modifiche alla legge che disciplina la professione del mediatore sono otto. Il nuovo articolo 2 consente l'accesso alla professione di agente immobiliare a chi è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, superando quindi la normativa precedente che consentiva l'accesso soltanto ai possessori di alcuni titoli di studio. Con la riforma si dovrebbe selezionare il personale destinato alla professione di agente immobiliare sostanzialmente in base alla professionalità acquisita attraverso un apposito corso oppure attraverso un periodo di praticantato di almeno due anni presso un agente, professionista da almeno tre. Lo stesso articolo 2 modificato esclude dalla professione chi si sia reso colpevole, e perciò sia stato condannato, di reati non solo comuni (omicidi, furti, rapine, estorsioni, truffe) ma anche contro la pubblica amministrazione, l'industria e il commercio. Tra l'altro l'iscrizione a ruolo è obbligatoria an¬ che se la mediazione ha luogo in modo occasionale o discontinuo. La maggior considerazione degli agenti immobiliari deriva dal fatto che a loro possono essere affidate stime di valore e consulenze tecniche per incarichi sia da parte di privati sia di enti pubblici e che, per questo motivo, hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalla Camera di commercio, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali. Ed eccoci alle sanzioni, previste con l'eventuale accettazione delle modifiche: chiunque sia stato radiato dal ruolo non può partecipare, neppure in forma indiretta, a ditte individuali o società che esercitino attività di mediazione (come definite dalla presente legge) né le attività ad essa complementari. Ed è punito con le pene previste dall'articolo 384 del Codice penale, che indica la possbilità di denuncia all'autorità giudiziaria degli abusivi. Di fatto, con le proposte di modifica della legge 38/89 (che a suo tempo ha avuto il merito di essere stato il primo vero paletto per la definizione della professione di agente immobiliare, ponendo ordine in una giungla di improvvisati mediatori), si dovrebbe arrivare a una maggiore trasparenza. Adesso la parola passa alle Camere.

Persone citate: Castagnetti, Filippo Berselli, Guglielmo Castagnetti, Paolo Babbini