SuIl'Ici

SuIPki SuIPki Chiarimenti dal ministero Con una circolare del 28 giugno il ministero delle Finanze ha fornito gli ultimi chiarimenti sull'Ici. La circolare provvede a spiegare nei dettagli le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta, fornendo una serie di utili esempi. Nella guida che avevamo pubblicato («La Stampa» di venerdì 18 giugno) era già stata fornita una corretta interpreta zione complessiva della norma tiva relativa. L'unico punto discorde è in ri ferimento all'importo minimo del versamento. Nella guida infatti era stato indicato che l'importo minimo dei versamenti era di 20.000 lire in quanto l'articolo 18 (comma 3) della legge sull'Ici per il 1993 rinvia espres samente alle norme vigenti in materia di imposte sui redditi per quanto riguarda la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irroga zione delle sanzioni e la riscos sione delle somme dovute. In virtù di tale riferimento, l'importo minimo risultava di 20.000 lire: ora il Ministero precisa che l'importo minimo per i versamenti è di lire 4.000. In relazione al chiarimento ministeriale, solo i contribuenti i cui conteggi portino a un importo inferiore a 4.000 lire non devono effettuare alcun versamento. Nella circolare non sono con tenute novità di rilievo, salvo alcune specificazioni su argomenti che potevano generare dubbi ed incertezze. In particolare si specifica che il nudo proprietario è esente da obblighi di versameli to, come lo sono coloro che di spongono di un immobile in virtù di un contratto di locazione o affitto o comodato. Si specifica anche che per i fabbricati bisogna far riferimento alle unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto. Quindi per i garage e le cantine riferibili ad alloggi, ma per i quali è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, devono essere osservati gli obblighi di dichiarazione e versamento. Per i fabbricati inoltre si deve fare riferimento alla rendita attribuibile in base alle caratteristiche dell'unità immobiliare, e non a quella attribuita, qualora questa non risulti più attuale in relazione alle modifiche aeventualmente intervenute successivamente alla classificazione.