Se sei in lite col fisco stai attento al cestino

Prima di suicidarsi, l'alto dirigente ebbe un colloquio con il senatore de IL CITTADINO Se sei in lite col fisco stai attento al cestino TTESA da anni, è entra.ta in vigore, ma quasi sotto silenzio, la riforma del processo tributario. Si tratta di una vera e propria «rivoluzione» del contenzioso che interessa milioni di contribuenti in lite con il fisco anche per ottenere il rimborso di tasse pagate in più, come l'Irpef erroneamente trattenuta sulle liquidazioni di ex lavoratori dipendenti. Numerose sono le novità nei decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre, pubblicati sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio. Fasi del processo. I gradi di giudizio scendono da quattro a tre. Vengono aboliti il ricorso alla commissione tributaria centrale e quello parallelo alla Corte d'appello civile. Sinora, un evasore fiscale poteva assurdamente beneficiare di almeno quattro gradi di giudizio, mentre un imputato che rischiava l'ergastolo per gravissimi reati disponeva, al massimo, di tre ricorsi. Il processo tributario si è così finalmente uniformato a tutti i processi civili e penali articolati in tre fasi: 1) ricorso alla commissione tributaria provinciale, che ha sede in ogni capoluogo di provincia e dal 10 ottobre prossimo sostituisce la commissione tributaria di primo grado; 2) ricorso in appello alla commissione tributaria regionale, che ha sede in ogni capoluogo di regione e dal 1° ottobre '93 sostituisce la commissione tributaria di secondo grado; 3) ricorso in Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria regionale (sinora il ricorso alla Suprema Corte era, invece, ammesso contro le decisioni della commissione tributaria centrale e della Corte d'appello civile). Competenza dei giudici tributari. Le commissioni tributarie provinciali possono giudicare i ricorsi riguardanti inipdste dirette, Iva, Invim, imposta di registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, sulle assicurazioni, l'Ici, Tisi, e i 1 tributi locali e comunali. 1 Difesa tecnica. Di regola il contribuente non potrà più difendersi da solo, ma dovrà farsi assistere in giudizio da professionisti abilitati: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori in agraria, agronomi e periti agrari. Fanno eccezione le vertenze sui tributi in contestazione d'importo inferiore a 1 milione di lire; resta ammessa l'autodifesa del contribuente. «Patteggiamento». Al di fuori del processo tributario il contribuente potrà raggiungere un accordo transattivo con l'ufficio delle Imposte, concordando bonariamente l'importo dell'imposta da pagare. Sospensione del pagamento di tributi. E' stato risolto uno dei maggiori problemi che penalizzava migliaia di contribuenti costretti a pagare al fisco somme non dovute e a chiederne poi il rimborso, facendo così rivivere il celebre principio latino del «solve et repete», bocciato una ventina d'anni fa dalla Corte Costituzionale. Se vengono notificate una cartella esattoriale erronea o un'ingiunzione fiscale relativa a tributi in tutto o in parte non dovuti si può chiederne subito la sospensione alla commissione provinciale tributaria con un atto separato dal ricorso. Ricorsi pendenti. C'è di nuovo come vent'anni fa un trabocchetto fiscale dietro l'angolo. Entro sei mesi dall'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali ' si dovrà presentare" un'apposita istanza di trattazione del vecchio ricorso ancora pendente. Altrimenti la pra: tica sarà cestinata. Pierluigi Franz inz^J

Persone citate: Pierluigi Franz, Tisi